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Ordinanza — n. 32375/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed for inadmissible penalty dosimetry grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32375/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. Although the appellant argued the penalty dosimetry was flawed, the court held that such grievances are inadmissible in appeals based on a settlement agreement. The decision rests on established jurisprudence limiting admissible grounds to the formation of consent, prosecutor agreement, and divergent pronouncements, excluding penalty calculation errors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on a settlement agreement, cassation appeals are admissible only for defects regarding the formation of consent, prosecutor agreement, or divergent pronouncements, while grievances concerning penalty dosimetry are inadmissible unless they constitute illegality of the sanction.

Parole chiave

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appellate settlement agreement penalty dosimetry cassation inadmissibility procedural costs Cassa delle ammende controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. '2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. '2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), condizioni nel caso non ricorrenti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO ALFREDO nato a ROMA il 09/05/1966 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Alfredo D'Angelo ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, ma si tratta di censura inammissibile, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. '2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), condizioni nel caso non ricorrenti.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 maggio 2023 Il Consigli re estensore