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Ordinanza — n. 32374/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting agreed mitigating circumstance not part of the plea deal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32374/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ruling that the omitted mitigating circumstance was not part of the agreed plea deal. The appellant argued for the application of Article 62-bis of the Penal Code, but the court found no basis for this since the specific mitigation was never discussed during the agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the application of a mitigating circumstance is inadmissible if that circumstance was not included in the agreement between the parties, as it does not concern the expression of the accused's will or the legal qualification of the facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea agreement mitigation omitted mitigating circumstance agreed sentence application procedural bar appeal motivi di cassazione mancata attuazione degli accordi illeciti decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., deducendo omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge n. 103 del 23.6.2017
art. 444 cod. proc. pen
art. 62-bis cod. pen
pen., deducendo omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABAKI BOUBAKER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 30/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; FATTO E DIRITTO Dabaki Boubaker, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 30.11.2022 dal Tribunale di Bologna, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, essendo pacifico che l'attenuante in questione non ha mai formato oggetto del "patto" concordato fra le parti.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 maggio 2023 Il Consig re estensore Il