Cassation annuls preventive seizure order for lack of concrete periculum in mora reasoning, remanding to lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order regarding the periculum in mora requirement while upholding the seizure itself. The defense argued the trial court failed to provide new reasoning for urgency, but the Court found this objection inadmissible because the original seizure lacked such motivation entirely. Conversely, the Court ruled the trial court's reasoning was merely apparent, relying solely on abstract business risks without a concrete assessment of the specific company's situation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.: In preventive seizure orders aimed at confiscation, the periculum in mora must be substantiated with concrete reasons explaining why the asset's value could change during the proceedings, rather than relying on abstract business risks.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRANTINEO LUIGI nato a CIRO' MARINA il 23/01/1959 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio; E presente l'avvocato CALIGIURI GIOVANNI del foro di CROTONE in difesa di: CIRANTINEO LUIGI il difensore presente si riporta ai motivi E' presente con nomina depositata in aula l'avvocato TRUNCE' ROMUALDO FORO CROTONE in difesa di: CIRANTINEO LUIGI il difensore presente si riporta ai motivi
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7.12.2022, depositata il 20.1.2023, il Tribunale del riesame di Crotone, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Luigi Cirantineo - indagato per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74/2000 quale legale rappresentante della S.r.l. Cirantineo - e ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 1.12.2021 dal GIP del Tribunale di Crotone, in via diretta ovvero per equivalente, per un importo di euro 1.865.995,51.
2. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Luigi Cirantineo, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., per avere il Tribunale motivato ex novo sulla sussistenza del periculum in mora, senza considerare che nell'originario decreto di sequestro era assente qualsivoglia motivazione sul punto, sicché il Tribunale non avrebbe potuto integrare una motivazione totalmente mancante. II) Motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, desunto soltanto da un astratto ed eventuale rischio di impresa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo - in ordine all'assenza di motivazione sul periculum nel decreto di sequestro originario - è inammissibile.
2. È stata la stessa sentenza rescindente di questa Corte a richiedere al Tribunale, in sede di rinvio, un approfondimento in ordine alle ragioni di urgenza che imporrebbero, nella specie, l'ablazione dei cespiti e delle attività riferibili all'impresa e all'indagato, alla luce del recente insegnamento espresso dalle Sezioni Unite Ellade, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez.
U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01; fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). Ciò comporta che il precedente provvedimento annullato era stato ritenuto incompleto quanto al periculum, per cui la sentenza rescindente si era concentrata sulla necessità di motivare il dato in questione, riferendosi incidentalmente anche al decreto di sequestro originario, rispetto al quale parte ricorrente non aveva mosso alcun rilievo quanto alla dedotta assenza di motivazione.
Ne consegue che tale questione - peraltro prospettata in maniera generica ed in violazione del principio di autosufficienza - non può essere dedotta per la prima volta in questa sede.
3. È invece fondato il secondo motivo. Si deve convenire con il ricorrente (e con il PG) sul fatto che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia caratterizzata da un iter argomentativo qualificabile come meramente apparente, laddove fa derivare la sussistenza del requisito del periculum, in maniera pressoché esclusiva, da un generico riferimento al c.d. rischio di impresa, ossia alla fisiologica possibilità di dispersione o riduzione del patrimonio sociale attraverso le normali attività di gestione dell'attività aziendale, quali il pagamento delle forniture, dei dipendenti, dei materiali e, più in generale, dei costi di esercizio connaturati ad un'attività a carattere imprenditoriale.
Si tratta di argomentazione in cui difetta una valutazione in concreto del periculum, accennandosi soltanto - peraltro in maniera apodittica - alla mera possibilità che dall'attività aziendale derivino decrementi patrimoniali idonei ad incidere sulla futura possibilità di procedere alla confisca dei beni. L'intrinseca astrattezza di tale argomentazione - priva di qualsiasi riferimento alla concreta situazione aziendale della società gestita dall'indagato - la rende apparente, vizio motivazionale in questa sede rilevabile quale violazione di legge, in quanto così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr.
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01).
4. In questa sede, pertanto, si deve affermare e ribadire che, in tema di sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca degli stessi, la valutazione in ordine al periculum in mora deve essere svolta in maniera concreta ed effettiva, in maniera tale da spiegare, per quanto concisamente, le specifiche ragioni che, sulla base delle circostanze di fatto processualmente emerse, giustificano il sequestro dei beni confiscabili in via anticipata rispetto all'esito del giudizio di merito.
5. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al tema del periculum in mora, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Crotone.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al tema del periculum in mora con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame. C