Court annuls rejection of state aid request due to lack of specific income source indication required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order rejecting the opposition to a state aid request. The lower court had deemed the request inadmissible because the applicant failed to specify the exact family member earning the income, whereas the applicant argued only total household income certification was required. The Supreme Court ruled that the statute mandates the declaration of total household income but does not require identifying the specific earner, and that mere formal errors without proof of excessive income do not justify rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 79, lett. c), d.P.R. n. 115/2002; The declaration of total household income suffices without specifying the individual earner, and formal defects alone do not render a request inadmissible absent proof of excessive income.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUTRUPI MAURIZIO nato a REGGIO CALABRIA il 30/06/1970 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Maurizio Cutrupi ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Reggio Calabria - a fronte dell'opposizione proposta dal ricorrente ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato - in data 6.10.2022 ha respinto l'opposizione, ritenendo di confermare l'inammissibilità dell'istanza, attestata dal primo giudice, per mancanza della specifica indicazione del membro del nucleo familiare cui sia ascrivibile il reddito e la relativa fonte, come prescritto dall'art. 79, lett. c), d.P.R. 115/2002. Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è illegittimo/ in quanto, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la norma citata - in caso di più componenti del nucleo familiare - non richiede "la specificazione del membro percettore del reddito e la sua fonte", ma solo l'autocertificazione "attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini".
2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Si deve osservare, in primo luogo, come la norma di cui all'art. 79, lett c), d.P.R. 115/2002, non possa essere interpretata nel senso indicato dal Tribunale, in quanto la stessa prescrive che la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato debba solo attestare il suo "reddito complessivo", determinato ai sensi dell'art. 76 dello stesso d.P.R., vale a dire il "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione", dovendosi in ciò comprendere l'indicazione del reddito complessivo del nucleo familiare. La norma, in altri termini, non richiede - tantonneno a pena di inammissibilità dell'istanza - che nell'istanza debba essere indicato il reddito specifico di ciascuno dei familiari.3. Sotto altro profilo, va qui ribadito l' insegnamento secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett.
c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019 - dep. 2020, Rv. 278871 - 01). In motivazione le Sezioni unite hanno osservato come non sia rintracciabile nell'ambito del d.P.R. n. 115 del 2002 una qualche norma che preveda espressamente che la non esatta o, addirittura, falsa dichiarazione sulle condizioni di reddito determini l'inammissibilità della domanda o la revoca del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio.
La falsità o le omissioni sono prese in considerazione esclusivamente dall'art. 95 cit. e dall'omologo art. 125, per il patrocinio civile, che pure prevede un aumento di pena se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio. La soluzione adottata è coerente con la ratio dell'istituto del gratuito patrocinio, il cui fondamento è costituito dalla tutela del diritto inviolabile alla difesa per la persona sprovvista di mezzi economici; l'istituto è volto a tempestivamente esonerare dalle spese di difesa colui che sia titolare di redditi posti al di sotto della soglia prevista, mentre l'esigenza, recessiva rispetto ai canoni costituzionali e di diritto europeo, di recuperare le somme corrisposte dallo Stato, a fronte di comportamenti non del tutto trasparenti ed affidabili da parte dell'istante, è soddisfatta dalla previsione della revoca dell'ammissione con effetto retroattivo, in conseguenza dell'intervenuta condanna in sede penale, che non può prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo (così, in motivazione, Sez. 4, n. 24442 del 18/03/2021, n.m.). tt4 4.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato Etinvece fatto perno su una incongruenza meramente formale, senza neppure aggiungere che essa rivelava un reddito incompatibile. L'orientamento interpretativo che ha trovato avallo dalle citate Sezioni Unite, e che appare più coerente non solo alla ratio della disciplina ma anche alla sua lettera, pone quale presupposto (anche) dell'inammissibilità dell'istanza l'esistenza di un reddito superiore a quello compatibile con il beneficio; esistenza che può dedursi anche da elementi presuntivi, ma che comunque deve essere specificamente ritenuta e motivata dal giudice.
Tale valutazione sostanziale è del tutto assente nel provvedimento impugnato.5. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso il 10