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Sentenza — n. 32361/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court ruling for rejecting state aid request on different grounds than first instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32361/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Tribunal of Velletri's order rejecting the opposition to state aid admission. The lower court incorrectly dismissed the request based on 2016 income figures while ignoring the applicant's declared 2017 income, which was the legally relevant year at the time of filing. The court held that rejecting an opposition on grounds different from those used by the first instance violates procedural principles and the specific rules governing this extraordinary remedy.

Regesto Legislator

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Art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; It is illegal to reject an opposition to the denial of state aid admission on grounds different from those relied upon by the first instance judge.

Parole chiave

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state aid admission opposition procedure different grounds rejection reformatio in pejus procedural illegality income declaration year Cassation annulment prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il difensore di Roberto Colafranceschi ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Velletri - a fronte dell'opposizione proposta dal ricorrente ex art. 99 d.P.R.
Art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Infatti, trattandosi di istanza presentata in data 29.11.2017, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R.
Art. 79 d.P.R. 115/2002
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Il difensore di Roberto Colafranceschi ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Velletri - a fronte dell'opposizione proposta dal ricorrente ex art. 99 d.P.R.
art. 99 d.P.R. 115/2002
115/2002; - per violazione dell'art. 99 d.P.R. 115/2002.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020
Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Rv.
Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018
Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv.
Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011
Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLAFRANCESCHI ROBERTO nato a ROMA il 07/08/1986 avverso l'ordinanza del 04/12/2019 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Roberto Colafranceschi ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Velletri - a fronte dell'opposizione proposta dal ricorrente ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di rigetto di istanza di ammissione al patrocinio dello Stato - in data 4.12.2019 ha respinto l'opposizione, ritenendo assente l'attestazione del reddito da lavoro percepito nell'anno di riferimento. Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è illegittimo e abnorme sotto vari profili: - per incompetenza funzionale del giudice civile che lo ha adottato; - per assenza di motivazione (solo apparente); - per violazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002; - per violazione dell'art. 99 d.P.R. 115/2002.

2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

3. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato, con rilievo assorbente, il motivo con cui si rappresenta, nella sostanza, che il provvedimento impugnato ha deciso sulla base di una diversa ratio decidendi rispetto a quella che aveva fondato il provvedimento reiettivo del primo giudice.

2. Invero, il GIP aveva dichiarato inammissibile l'istanza del Colafranceschi sulla scorta della asserita mancata indicazione del reddito complessivamente percepito dal richiedente (tale affermazione, peraltro, risulta smentita dalla dichiarazione allegata alla richiesta, in cui era stato dichiarato un reddito, per l'anno 2016, pari ad euro 4.508,80, oltre ad un reddito mensile di euro 700,00 riferito all'anno 2017, per un totale annuo di euro 8.400,00). L'impugnato provvedimento, per contro, ha respinto l'istanza per ragioni diverse: pur riconoscendo la sussistenza della relativa dichiarazione reddituale, il giudicante, valutandò nel merito tale dichiarazione, ha ritenuto, del tutto apoditticamente, che l'importo dichiarato - per l'anno 2016 - di euro 4.508,80 e 11 vi i til ezt nonEnsti~tb r reddito, bensì risparmio accantonato nel corso dello stesso annoi il tutto senza, peraltro, considerare che il ricorrente aveva anche dichiarato di aver percepito, nell'anno 2017, un reddito complessivo di euro 8.400,00, unico importo reddituale che aveva rilevanza nel caso di specie.

Infatti, trattandosi di istanza presentata in data 29.11.2017, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, era quella per la quale era maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (cfr. Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Rv. 279239 - 01), vale a dire proprio la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017.

3. Pertanto, al di là dei segnalati vizi logico-giuridici da cui è affetto il provvedimento impugnato, nella specie deve trovare applicazione l'insegnamento secondo cui è illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di "reformatio in pejus" (cfr. Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254 - 01; in senso analogo, v. Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134 - 01).

4. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Velletri, il quale provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Velletri, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 10 maggio 2023 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Consi e