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Sentenza — n. 32359/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls traffic court revocation of driver's license due to lack of statutory justification under Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32359/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision to revoke the driver's license because it failed to provide the required statutory justification. The defendant argued that the automatic revocation violated the Constitutional Court's recent ruling on Article 222 of the Road Code. Consequently, the case was remanded for a new trial where the judge must explicitly weigh aggravating circumstances before imposing revocation.

Regesto Legislator

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Art. 222 comma 2 Codice della Strada; Art. 218 Codice della Strada: The Constitutional Court ruling establishing that automatic revocation of a driver's license is unconstitutional unless specific aggravating circumstances exist requires the sentencing judge to explicitly justify the decision based on Article 218 of the Road Code.

Parole chiave

Generato dall'IA
driver license revocation Constitutional Court ruling Road Code Article 222 sentencing justification aggravating circumstances remand for retrial administrative penalty revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 222 comma 2 Codice della Strada
Art. 218 Codice della Strada
Art. 589 bis cod.pen.
Art. 590 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 88/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VAIARELLO ALESSANDRO nato a CATANIA il 05/08/2002 avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dai Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida CONSIDERATO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catania, su richiesta dell'imputato cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a VAIARELLO Alessandro per il reato di omicidio stradale ascritto, la pena concordata di anni due mesi tre di reclusione disponendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art.222 comma II Codice della Strada. 2.Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia ipotesi di violazione di legge e carenza assoluta di motivazione con riferimento al riconosciuto automatismo sanzionatorio tra la ipotesi di reato contestata e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, assumendo al contrario la facoltà del giudice di procedere alla graduazione della sanzione amministrativa accessoria richiamando la pronuncia del giudice delle leggi n.88/2019 che, nel decretare la illegittimità costituzionale del nuovo testo dell'art.222 comma 2 C.d.S., aveva riconosciuto l'obbligatorietà della sanzione massima esclusivamente nel caso in cui ricorrano alcune delle circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e terzo degli art.589 bis e 590 bis cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria disposta dal Tribunale. Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell'art.222 comma 2 quarto periodo Codice della Strada in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art.589 bis e 590 bis cod.pen., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma.

2. Dall'applicazione di tale pronuncia della Corte Costituzionale consegue che il giudice del merito avrebbe dovuto motivare la decisione di disporre la revoca della patente di guida piuttosto che un provvedimento di interdizione temporanea, richiamando all'uopo le regole previste dall'art.218 C.d.S., ma nessuna motivazione è stata assunta sul punto.

3. Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con riferimento alla necessità di una rinnovata ponderazione degli elementi posti a fondamento della decisione, da compiersi alla luce del quadro fattuale agli atti del giudizio e dei principi desumibili dall'art.218 C.d.S.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 Maggio 2023 Il consigliere