Cassation appeal dismissed as it alleged a judgment error rather than a factual perception error under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's claim of a factual error was legally classified as a judgment error. The appellant argued that the lower court misperceived his role as a leader of criminal associations based on unreliable witness statements, while the court found these arguments were already fully addressed in the original judgment. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict requirements for a perception error under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. e) e Art. 625 bis c.p.p.; An appeal alleging a factual error is inadmissible when the contested issue concerns the logical evaluation of evidence rather than a misperception of a specific fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVOLIO MARIO nato a NAPOLI il 10/12/1966 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Ricorre dinanzi al Supremo Collegio la difesa di AVOLIO Mario per correzione di errore della sentenza pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione terza sezione penale in data 16 Dicembre 2021 nel ritenere la infondatezza dei motivi di ricorso dallo stesso proposti avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che lo aveva riconosciuto capo, promotore ed organizzatore di due distinte associazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti.
2. Con un unico motivo di ricorso l'AVOLIO, tramite il proprio difensore di fiducia, deduce violazione dell'art.606 comma I lett.e) ed art.625 bis cod.proc.pen. in relazione all'art.74 comma 1 d.P.R. 309/90 per l'errore percettivo in cui è incorso il giudice di legittimità nello scrutinio degli elementi posti a fondamento dai giudici di merito nel riconoscere all'AVOLIO il ruolo apicale all'interno dell'associazione, con riflesso sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio stante la asimmetria tra quella comminata al ricorrente e quella irrogata al vertice della struttura associativa PAGANO Rosaria.
3. Assume il ricorrente che il giudice di legittimità era incorso in un totale travisamento nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dalle quali non erano ravvisabili elementi da cui potere inferire che l'AVOLIO potesse rivestire il ruolo di promotore, dirigente e finanziatore di autonome associazioni dedite al narco traffico e, a tale proposito, passava in rassegna le singole dichiarazioni dei collaboratori anche per evidenziarne aporie, incongruenze e inattendibilità dei propalanti, da cui emergeva il ruolo di subordinazione dell'AVLIO rispetto ai vertici del clan camorristico, del quale l'AVOLIO doveva considerarsi un cliente, né un tale paradigma avrebbe potuto essere tratto all'esito dell'attività captativa, rilevando che la decisione del giudice di legittimità non si era confrontata con le specifiche censure difensive dapprima proposte con i motivi di appello e, successivamente con i motivi di ricorso in cassazione, così da pervenirsi ad un giudizio di colpevolezza dell'odierno ricorrente quale promotore, dirigente e finanziatore del sodalizio dedito allo spaccio di droga.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (sez.U, 26.3.2015, Lo Presti, Rv. 263686; sez.6, n.28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv.283667).
Va pertanto rilevata la inammissibilità del ricorso atteso che nessun errore percettivo si è verificato in quanto, tanto nella esposizione dei tredici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di appello proposti dall'AVOLIO, sia nella conseguente valutazione dei motivi di doglianza, il giudice di legittimità ha chiaramente evidenziato di avere esaminato le doglianze dell'AVOLIO, compresa quelle in cui contestava tanto il ruolo verticistico all'interno delle organizzazioni criminali che gli veniva attribuito, tanto la attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie dei collaboratori di giustizia, anche in relazione al riconoscimento del suddetto ruolo verticistico dell'AVOLIO, quanto l'epoca a partire dalla quale aveva inteso separare la propria strada da quella seguita dall'associazione camorristica da cui promanava e di differenziare i fornitori della sostanza stupefacente, realizzando un differenziato percorso criminoso in autonomia criminale (anno 2010 in relazione all'associazione criminale di cui al capo H).
2. Orbene tutte le questioni agitate nei motivi di ricorso risultano puntualmente riprodotte a pag.13 ss. del "ritenuto in fatto" della sentenza oggetto di ricorso straordinario e in particolare a pag. 15 (paragrafo 2.1.3) in relazione alla censura concernente il ruolo di promotore riconosciuto al ricorrente, e puntualmente affrontate a pag.67 ss. del "considerato in diritto", né d'altro canto la parte ricorrente ha prospettato una omissione di pronuncia indicando specificamente la censura che non avrebbe formato oggetto di valutazione da parte del giudice di legittimità. r 3.
Appare pertanto evidente che la censura oggi proposta dall'AVOLIO sia del tutto inammissibile in quanto non investe l'erronea percezione di un elemento fattuale nella motivazione della sentenza impugnata ma, come appare evidente dalla stessa intestazione del motivo di ricorso (che assume difetto motivazionale ai sensi dell'art.606 lette) e dello stesso corpo del motivo, in cui si assume lo stravolgimento delle risultanze istruttorie tanto da ribadirsi la inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la non corretta valutazione di alcune intercettazioni telefoniche, ma solleciti una diversa valutazione delle prove di accusa, laddove l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, si risolverebbe in un errore valutativo. 3.1 Invero trattasi di doglianza che afferisce alla valutazione di elementi istruttori acquisiti al giudizio e esaminati dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della coerenza logica e della non contraddittorietà degli argomenti della sentenza di appello, ma che non assume, neppure implicitamente, un errore percettivo che abbia determinato il mancato esame di una censura, né deduce una falsa rappresentazione della realtà processuale, incidente sulla legittimità del decisum.
4. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella