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Sentenza — n. 32353/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning in the lower court's bail decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32353/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a bail revocation order, arguing the trial court failed to properly justify the dismissal of serious indicia of guilt. The court found the lower court's reasoning regarding drug possession and distribution was not manifestly illogical. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the Supreme Court cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 309 c.p.p.; Art. 273 c.p.p.: A cassation appeal challenging the motivation of a bail revocation order is inadmissible unless it demonstrates a manifest illogicality in the reasoning or a violation of specific legal norms, as the Supreme Court cannot re-evaluate the weight of evidence.

Parole chiave

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bail revocation serious indicia of guilt manifest illogicality cassation inadmissibility procedural review limits traffico di cocaina commercio di bevande alcoliche inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 309 c.p.p.
Con ordinanza resa in data 9/3/2023, il Tribunale di L'Aquila, decidendo in sede di riesame ai sensi dell'art. 309, cod.
Art. 273 c.p.p.
Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.
Art. 274 c.p.p.
e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C.
Art. 546 c.p.p.
e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod.
Art. 292 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
pen., ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria emessa a carico di Guerra Valentina e Colaiocco Marco per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 292 cod. proc. pen
art. 546 cod. proc. pen
e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod.
art. 273 cod. proc. pen
Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana
Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.
Sez. F, n. 347748 del 11/08/2014, Contarini
Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja
261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: GUERRA VALENTINA nato a PESCARA il 14/02/1992 COLAIOCCO MARCO nato a PESCARA il 09/07/1983 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sen e le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 9/3/2023, il Tribunale di L'Aquila, decidendo in sede di riesame ai sensi dell'art. 309, cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria emessa a carico di Guerra Valentina e Colaiocco Marco per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Nella imputazione provvisoria elevata a carico dei predetti, riguardante due episodi, era contestata l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti di varia natura e la cessione di n. 5 dosi di cocaina. Il Tribunale del riesame ha ritenuto non ricorrente la gravità indiziaria legittimante la misura applicata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso la Procura di Chieti, deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata. All'uopo rappresenta quanto segue. In data 18/02/2023, la Polizia giudiziaria, a seguito di plurime segnalazioni su una presunta attività di spaccio posta in essere all'interno dell'esercizio commerciale "BakBar", gestito dagli indagati, eseguiva una perquisizione con l'ausilio di unità cinofile. L'attività permetteva di rinvenire, all'interno del bagno del locale, cinque ritagli circolari di cellophane contenenti residui di sostanza stupefacente del tipo cocaina; nel bidone dell'immondizia, posto all'interno della cucina, altri ritagli del tutto analoghi a quelli rinvenuti nel bagno; nel cortile esterno retrostante al bar, recintato e chiuso con serratura, una scatola di medicinali al cui interno erano custoditi sedici involucri di cellophane termosaldati contenenti ciascuno gr. 0,7 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; all'interno di un grande vaso posto all'angolo del locale una busta con ulteriori involucri di sostanza stupefacente di vario tipo ed un bilancino di precisione.

Presso l'abitazione dei due indagati veniva rinvenuta una busta con ritagli circolari, un tritaerbe e venti semi di marijuana, Il Tribunale del riesame, escludendo la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, ha sostenuto, quanto alla contestazione riguardante la cessione di n. 5 dosi di cocaina [capo b) della rubrica], che non potesse escludersi che fossero gli avventori del bar a fare uso della sostanza nei bagni, portandola dall'esterno; quanto al capo a) della rubrica, ha ritenuto che le immagini registrate dalla videocamera della vicina tabaccheria non fossero conducenti ai fini della dimostrazione dei fatti di cui all'imputazione provvisoria a carico degli indagati (l'uomo non identificato che lanciava un oggetto all'interno del cortile del bar poteva essere spinto dalla necessità di disfarsi della sostanza stupefacente temendo un controllo di polizia o poteva avere lo scopo di mettere la sostanza a disposizione degli avventori del locale, con cui si era precedentemente accordato).

Il P.M. ritiene che la motivazione offerta sia illogica e contraddittoria e che le circostanze emerse nel corso delle indagini siano indicative della ricorrenza della gravità indiziaria in ordine ai fatti in contestazione.

3. Il difensore degli indagati ha depositato articolata memoria nella quale richiede che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile o che sia rigettato. Il P.G. presso la Corte di Cassazioni ha depositato conclusioni scritte le quali, tuttavia, non afferiscono al ricorso in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Occorre evidenziare come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., ha premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460, così massinnata:"In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie").

Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez.

F, n. 347748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

2. Orbene, nel caso in esame l'ordinanza impugnata risulta avere offerto una spiegazione non manifestamente illogica, che ha riguardato tutti gli episodi in contestazione, escludendo la sussistenza della gravità indiziaria. Il ricorrente, il quale peraltro neppure deduce la manifesta illogicità delle argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata, prospetta una diversa interpretazione delle risultanze in atti. I principi sopra richiamati, ai quali necessariamente deve farsi riferimento nella delibazione del caso, non consentono a questa Corte di esercitare il sindacato sollecitato dalla parte ricorrente. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M.