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Sentenza — n. 32339/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding joint criminal liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32339/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to specify the exact legal grounds for their challenge. The lower court had convicted the defendants of joint drug possession based on their collective suspicious behavior and obstruction of police, distinguishing it from mere unpunishable collusion. The Supreme Court rejected the argument that the evidence only proved non-punishable complicity, ruling that the specific facts supported a finding of joint criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 73 D.P.R. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a judgment of conviction must specify the grounds for the alleged violation of law or lack of motivation; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal joint criminal liability drug possession conspiracy specific grounds requirement obstruction of justice dipendenza da sostanze stupefacenti inchiesta per reati di droga fabbricazione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
280244-02, secondo cui «La distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod.
Art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 616 cod. proc. pen.
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent.
art. 309 cod. proc. pen
1.11 Tribunale per il riesame di Genova, adito ex art. 309 cod. proc. pen., il 1°-2 febbraio 2023, ha confermato integralmente l'ordinanza con la quale il G.i.p.
art. 110 cod. pen
280244-02, secondo cui «La distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate
Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro
già Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv.
Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, P.M. in proc. Spinelli
Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, P.M. in proc. Spinelli, Rv.
Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma
257465; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DIAW TOUBA nato il 05/06/1995 GUEYE MBAYE nato il 20/05/2001 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del Tribunale per il riesame di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Genova, adito ex art. 309 cod. proc. pen., il 1°-2 febbraio 2023, ha confermato integralmente l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Genova il 14 gennaio 2023, all'esito dell'udienza di convalida, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Diaw Touba, a Gueye Mbaye e a Ndiaye Abdoulaye, indagati per concorso, tra di loro e con Matar Diop, nel reato di detenzione a fine di cessione di eroina e di cocaina- crack, l'11 gennaio 2023.

2. Ricoriono per la cassazione dell'ordinanza Diaw Touba e Gueye Mbaye, tramite un medesimo atto di impugnazione curato da Difensore, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunziano promiscuamente violazione di legge (artt.110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e difetto di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, illogica quanto all'affermazione circa la sussistenza del concorso dei ricorrenti nel reato di detenzione a fine di cessione anziché di una mera connivenza non punibile. Richiamata la struttura motivazionale dell'ordinanza impugnata, si sottopone la stessa a censura in quanto la mera conoscenza da parte degli indagati, secondo quanto si legge alla p. 4 del provvedimento, del contenuto di una tazzina non consentirebbe di ritenere configurabile il concorso nel reato di detenzione illecita.

Ciò in quanto, come puntualizzato da giurisprudenza di legittimità, che si richiama, il contributo concorsuale deve estrinsecarsi in maniera concreta, consapevole e volontaria nell'occultamento, nella custodia e nel controllo della droga, mentre nel caso di specie potrebbe, al , più, ravvisarsi una mera connivenza non punibile. Connivenza che, però, viene esclusa dai decidenti con motivazione che si stima illogica, incentrata su una negazione iniziale (la linea difensiva dei ricorrenti sarebbe implausibile) e su una successiva congettura (sarebbero stati i due ricorrenti a nascondere nella spazzatura la droga che prima si trovava in camera del coindagato Matar Diop, secondo quanto dallo stesso dichiarato), che non appare sorretta da logica giustificazione, mancando elementi di indagine/prova su quanto successo prima del controllo della polizia giudiziaria.

In altre parole, non vi sarebbe la dimostrazione dell'«azione corale di tutti e tre i coindagati ricorrenti, adoperatisi nel tentativo "collettivo" di disperdere le tracce del reato» (così nel ricorso, p. 4), nulla essendo emerso in tal senso al momento dell'ingresso dei Carabinieri nella casa. Inoltre - prosegue il ricorso - pur volendo ammettere che vi siano state/ mentre i Carabinieri erano fuori dalla porta/azioni tese a sviare le indagini, non si comprende come possano ritenersi responsabili di ciò tutti e tre i coindagati, cioè Diaw Touba, Gueye Mbaye e Ndiaye Abdolulaye.

I Giudici di merito avrebbero trascurato che i ricorrenti, in realtà, hanno aperto subito dopo che i Carabinieri si sono qualificati come appartenenti alle Forze dell'ordine e che Matar Diop è l'unico che è stato controllato fuori dall'abitazione con indosso la droga e che si è assunto l'esclusiva responsabilità. Si richiamano più precedenti di legittimità che tratteggiano la distinzione tra mera connivenza non punibile e concorso di persone nel reato, ipotesi quest'ultima che non ricorrerebbe nel caso di specie, e si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 20 marzo 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2.Va premesso, in punto di fatto, che il concorso dei ricorrenti nella detenzione illecita da parte di Matar Diop, reo confesso, viene desunto dai Giudici di merito dalle seguenti circostanze: parte della droga era all'interno di una tazzina collocata in un punto facilmente accessibile di un mobile della cucina, il cui accesso ed uso era comune ai ricorrenti; atteggiamento ostruzionistico, non avendo gli indagati (tre persone nell'appartamento cioè i due ricorrenti ed inoltre Ndiaye Abdoulaye) aperto subito ai Carabinieri; e, soprattutto, comportamento tenuto dagli indagati in presenza dei Carabinieri, avendo i ricorrenti (si legge alle pp. 3-4 dell'ordinanza) tenuto un comportamento sospetto e farfugliato qualcosa tra loro proprio mentre i Carabinieri si avvicinavano ad un sacco di spazzatura, al cui interno poi è stata trovata la maggiore quantità di droga.

Ebbene, combinando tale ultima circostanza, con la quale il ricorso omette il doveroso confronto, con l'affermazione del coindagato Matar Diop, il quale ha detto di avere lasciato la droga dentro la propria stanza, non già dentro la busta della spazzatura, l'ordinanza impugnata costruisce il concorso dei due ricorrenti nel reato attribuibile a Matar Diop. Si tratta di ricostruzione che, nella fluida fase cautelare, risulta non illogica e non incongrua e giuridicamente impostata in maniera corretta in termini di concorso nel reato, e non già di mera connivenza non punibile (sulla differenza tra concorso e connivenza, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02, secondo cui «La distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare»; nello stesso senso v. già Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv. 264454;

Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, P.M. in proc. Spinelli, Rv. 257465; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127). 3.In definitiva, i ricorsi, siccome aspecifici, vanno dichiarati inammissibili. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui