Italian court dismisses appeal against detention for drug trafficking, citing sufficient evidence of recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain pre-trial detention for drug trafficking. The defendant argued that the trial court failed to adequately evaluate the suitability of electronic monitoring as an alternative measure. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning sufficient to demonstrate a concrete risk of reoffending based on the quantity of drugs and the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274, Art. 275-bis c.p.p.; The lower court's assessment of the risk of recidivism and the inadequacy of electronic monitoring constitutes a valid basis for pre-trial detention, rendering an appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MARE CORRADO nato a MODICA il 21/03/1979 avverso l'ordinanza del 04/01/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 28 novembre 2022, che aveva applicato a Di Mare Corrado la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 14 contestazione) in concorso con Ravasco Giacomo e Finocchiaro Aurora (fatti commessi in data 12 aprile, 13 maggio, 9 giugno e 29 giugno 2021). In particolare l'ordinanza genetica, sulla scorta di un ampio compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche, dati forniti dal localizzatore satellitare GPS installato sulle autovetture Alfa Romeo Giulietta tg.
EV456XK e ED598GC in uso a Ficara ed a Zoccoli ed ai servizi di osservazione effettuati dalla P.G., consentiva di ricostruire un quadro di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di cocaina tra la Sicilia orientale e la Calabria in cui i calabresi facevano da corrieri per conto di grossisti locali rimasti non identificati rifornendo in via stabile una vasta clientela tra le province di Catania e Siracusa. L'organizzazione era di tipo gerarchico con ruoli prestabiliti; il ruolo apicale era ricoperto da Vinciguerra Michele (elemento di punta del clan Cappello); gli organizzatori erano Bassetta Alberto ed il calabrese Zoccoli Saverio.
La cassa comune ove confluivano i proventi dello spaccio era custodita materialmente da Ravasco Crocifissa Maria (convivente del Vinciguerra) nell'abitazione di via Arzilla n. 6 a Vaccarizzo. In particolare al Di Mare veniva contestato di aver acquistato e comunque ricevuto da Ravasco Giacomo e Finocchiaro Aurora diverse partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina al fine di metterla in commercio ed in particolare una partita di cocaina da mezzo chilo, come si evince dalla plurime consegne registrate dagli scambi di sms e dai servizi di osservazione e controllo.
Ritenuti il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato nonché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett.
c) cod.proc.pen. unica misura idonea veniva reputata la custodia cautelare in carcere.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge, l'insufficiente valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della custodia cautelare in carcere nonché l'omessa valutazione della adeguatezza o inadeguatezza degli arresti donniciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis comma 1 cod.proc.pen.Assume che l'ordinanza impugnata non ha valutato la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del prevenuto considerato che i precedenti dello stesso sono alquanto risalenti nel tempo mentre il Tribunale li ha erroneamente valutati quali elementi che attestano il pericolo di reiterazione. Inoltre il Tribunale ha affermato che l'unica misura idonea a salvaguardia del pericolo di recidiva é la custodia cautelare in carcere omettendo di valutare l'idoneità e l'adeguatezza degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria di replica dove insiste nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, appare fare un buon governo dei principi più volte affermati da codesta Corte, secondo cui il pericolo di reiterazione criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato. La motivazione sul punto, con gli indicati riferimenti, risulta allo stato adeguata e le critiche della difesa, pertanto, devono ritenersi manifestamente infondate. Ed invero il tribunale con motivazione logica e puntuale, dopo aver esaminato il quadro di gravità indiziaria, sul quale peraltro non si incentra l'oggetto del presente procedimento, ha ritenuto nella specie la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in relazione alla gravità intrinseca dei fatti posti in essere e delle circostanze, in particolare il quantitativo di gr. 500 di cocaina ricevuto dal Di Mare il 13.5.2021 nonché la qualità del fornitore Ravasco Giacomo, personaggio legato alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Ha altresì valutato la "biografia criminale" del prevenuto che annovera precedenti specifici per reati in tema di stupefacenti nonché la "proiezione nel tempo" dei traffici posti in essere come si evince dai chiari riferimenti contenuti nelle intercettazioni. In ordine alla scelta della misura, il Tribunale, con motivazione logica e puntuale, ha ritenuto unica misura idonea la custodia cautelare in carcere, considerato che il traffico di stupefacenti può ben essere commesso in ambito domestico e che il prevenuto annovera tra i precedenti una condanna per evasione, benché risalente al 2011.Quanto alla possibilità di tutelare le esigenze cautelari individuate con la misura degli arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico, va rilevato che il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).
In conclusione, il ricorso ma- nifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui