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Sentenza — n. 32334/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses unjust detention compensation appeal as time-barred, ruling final judgment date controls statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32334/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for unjust detention compensation inadmissible due to procedural timeliness violations. The applicant, Tommaso Pacilli, argued that the execution order notification date should trigger the limitation period rather than the final judgment date. The court rejected this interpretation, affirming that the two-year limitation period expires upon the irrevocability of the conviction sentence.

Regesto Legislator

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Art. 315 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The limitation period for claiming compensation for unjust detention expires upon the irrevocability of the conviction sentence, not the notification of the execution order.

Parole chiave

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unjust detention compensation statute of limitations procedural timeliness execution order notification irrevocable judgment date restituzione del termine termine di revisione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 315 c.p.p.
Ciò posto, ricorre per la cassazione dell'ordinanza Tommaso Pacilli affidandosi ad un solo motivo con cui, ripercorsi gli antefatti, denunzia violazione di legge, per avere la Corte territoriale fatto riferimento, ai sensi dell'art. 315 cod.
Art. 616 c.p.p.
Non ravvisandosi, dunque, ex art. 616 cod.
art. 315 cod. proc. pen
Ciò posto, ricorre per la cassazione dell'ordinanza Tommaso Pacilli affidandosi ad un solo motivo con cui, ripercorsi gli antefatti, denunzia violazione di legge, per avere la Corte territoriale fatto riferimento, ai sensi dell'art. 315 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi, dunque, ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACILLI TOMMASO nato a MONTE SANT'ANGELO il 22/08/1971 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bari con ordinanza del 30 giugno - 17 ottobre 2022 ha dichiarato inammissibile, per tardività, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Tommaso Pacilli.

2. Appare opportuno premettere che Tommaso Pacilli il 22 marzo 2012 è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza cautelare del G.i.p del Tribunale di Bari in relazione a due accuse di estorsione consumata pluriaggravata in concorso (capo A e C, fatti commessi, il primo, tra dicembre 2009 e gennaio 2010 e l'altro tra dicembre 2010 e gennaio 2011) e che è stato ristretto, prima, in carcere (sino al 17 luglio 2013) e, poi, agii arresti donniciliari (sino al 21 ottobre 2015) e così per complessivi tre anni e sette mesi. All'esito del giudizio di cognizione, essendovi stato anche un annullamento con rinvio da parte della S.C. di cassazione, l'imputato è stato definitivamente condannato - con la sentenza della Corte di appello di Bari n. 2612 del 2016, divenuta irrevocabile il 13 novembre 2016 - alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, inferiore di tre mesi al periodo presofferto in regime di custodia cautelare.

La Corte territoriale, adita ex artt. 314-315 cod. proc. pen., ha preso atto che l'istanza è stata avanzata più di due anni dopo la intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna dell'imputato.

3. Ciò posto, ricorre per la cassazione dell'ordinanza Tommaso Pacilli affidandosi ad un solo motivo con cui, ripercorsi gli antefatti, denunzia violazione di legge, per avere la Corte territoriale fatto riferimento, ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., alla data di irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Bari (13 novembre 2016) piuttosto che alla notifica dell'ordine di esecuzione, atto che - si assume - «permette[...rebbe] al Paci/li Tommaso [...] di comprendere la quantità della pena espiata in eccesso» (così, testualmente, alla p. 7 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 31 marzo 2023 ha chiesto rigettarsi il ricorso.

5. L'Avvocatura dello Stato nella propria memoria del 14 marzo 2023 ha chiesto a sua volta il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I1 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Si premette che dall'accesso diretto agli atti da parte del Collegio (possibile, atteso il tipo di vizio denunziato) emerge che il ricorso per equa riparazione è stato depositato in Cancelleria 1'8 gennaio 2019, cioè due anni e 56 giorni dopo il passaggio in giudicato (avvenuto il 13 novembre 2016) della sentenza di condanna. Ciò posto, l'interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui occorrerebbe fare riferimento alla data di notifica dell'ordine 'di esecuzione piuttosto che a quella di irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Bari, non trova alcun conforto nel diritto positivo vigente; in ogni caso, l'ordine di esecuzione non contiene elementi di novità rispetto ai dati già a conoscenza del destinatario della sentenza di condanna (non senza evidenziare che, come sottolineato dal P.G. di legittimità, l'ordine di esecuzione allegato contiene dati anagrafici coincidenti con quelli del nostro ricorrente).

2. Non ravvisandosi, dunque, ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. Infine, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione al Ministero resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, liq