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Sentenza — n. 32327/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bail denial, upholding evidence of moral complicity in drug and weapons offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32327/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the defendant's passive behavior constituted no moral complicity. The lower court found sufficient evidence that the defendant knowingly concealed drugs and weapons, thereby actively supporting the criminal intent of her accomplice. Consequently, the bail denial was upheld based on the established facts of concealment and the legal principle that awareness of illicit goods implies complicity.

Regesto Legislator

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Art. 110 c.p.; Art. 648 c.p.: Moral complicity requires an active contribution to the criminal intent, where mere passive presence or knowledge of concealed contraband without removal constitutes sufficient evidence of concourse in the offense.

Parole chiave

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moral complicity concealment of drugs possession of weapons bail denial passive behavior accomplice liability evidentiary standard doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 110 c.p.
Art. 648 c.p.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); artt.
Legge 18 aprile 1975, n. 110
pen., 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo b); artt.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
309 (capo a); artt. 110 cod. pen., 23 legge 18 aprile 1975, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio Immacolata
Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum e altri
Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum e altri, Rv.
Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro
257810 - 01) e tale consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, può essere attuato anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (così Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv.
Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi
Sez. 6, n. 46303 del 04/11/2014, P.G. in proc. Grasso
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUCCURULLO IMMACOLATA nato a NAPOLI il 18/04/1999 941 avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; %." lette/$e-n-t&le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI - e* k (A, (A^' (?-k - udito il difensore (kk 4(,t`

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avverso l'ordinanza del 21/11/202, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione nei confronti di Cuccurullo Immacolata della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha applicato alla stessa l'anzidetta misura cautelare in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); artt. 110 cod. pen., 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo b); artt. 110, 648 cod. pen. in relazione all'arma clandestina di cui al capo b). I detti reati sono contestati alla Cuccurullo in concorso con Ambra Ivan.

2. Pur applicando la misura richiesta nei confronti dell'Ambra, reputandolo gravemente indiziato per i reati di cui sopra, il Gip aveva rigettato la richiesta nei confronti della Cuccurullo, escludendo che nei confronti della stessa sussistessero gravi indizi di colpevolezza, "non essendo emersa prova evidente di una sua partecipazione ai fatti contestati" e reputando in tal senso non sufficiente il solo comportamento tenuto dalla donna al momento dell'intervento dei Carabinieri, richiamato anche nel provvedimento impugnato. Nel proprio atto di appello, il Pubblico ministero aveva contestato la valutazione del Gip, osservando che, anche nei confronti della Cuccurullo, emergevano chiari elementi comprovanti la gravità indiziaria, quanto meno sub specie di concorso morale, ovvero di rafforzamento del proposito criminoso dell'Ambra per tutte le ipotesi di reato contestate in concorso con il predetto.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso il difensore dell'indagato che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, nonché errata applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Sbaglia il Tribunale a ritenere che la condotta dell'indagata, la quale ha cercato di rifugiarsi in casa, intimorita dalla presenza di chi riteneva non essere Carabinieri perché in abiti civili, equivalga a ritenere provata una sua corresponsabilità, considerato altresì che il compagno si è assunto l'intera responsabilità dei fatti.

Così ragionando, il Tribunale ha violato il principio di diritto della connivenza non punibile, non comprendendosi affatto quale sia stato il contributo morale e/o materiale dalla Cuccurullo, la quale ha peraltro affermato di vivere altrove e di trattenersi presso l'abitazione dell'Ambra soltanto durante il fine settimana. Analogo discorso deve farsi con riguardo alla presenza dell'arma all'interno dell'abitazione: presenza di cui la donna non era affatto a conoscenza. Non è emerso alcun elemento che faccia ritenere che l'indagata abbia offerto un consapevole apporto, morale o materiale, alla condotta criminosa dell'Ambra nella detenzione della droga e dell'arma.

La condotta dell'indagata si qualifica, pertanto, in termini di connivenza non punibile; l'argomentazione del Tribunale sul punto è frutto di travisamento del fatto.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente contesta, in termini del tutto generici, la valutazione di merito compiuta dal Tribunale di Napoli con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa A limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.

In ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, va richiamato come questa Corte abbia ripetutamente affermato che, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti de libertate, ad una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari.

Con riguardo alla impugnazione delle misure cautelari personali, questa Corte di legittimità ha, in particolare, affermato che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se con esso si denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando si propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01;

Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01). Con riguardo al capo a), il Tribunale di Napoli, con motivazione congrua e adeguata, ha escluso che la condotta della Cuccurullo sia configurabile come mera connivenza, osservando, al contrario, come questa si sia tradotta in un comportamento "attivo" - consistito, in un primo tempo, nel tentativo di non far accedere gli agenti di polizia giudiziaria nell'abitazione e, in seguito, di distrarli durante la perquisizione - palesemente volto a evitare che questi potessero rinvenire lo stupefacente, i bilancini e il denaro provento dello spaccio (reputato tale in quanto costituente somma ingente, detenuta insieme alla droga e suddivisa in diversi "mazzetti").

La decisione risulta, perciò, immune da censure, in quanto coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, laddove è stato chiarito che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (in tal senso, Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio Immacolata, Rv. 278064 - 01). Occorre, infatti, che l'agente non si limiti a mantenere un comportamento meramente passivo, ma realizzi un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (cfr.

Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum e altri, Rv. 257810 - 01) e tale consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, può essere attuato anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (così Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv. 264454 - 01). Del resto, lo stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti, non è configurabile il favoreggiamento, perché "nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale" (così Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151 - 01). Ciò detto, condotte di aiuto all'occultamento della sostanza stupefacente al momento dell'accesso delle Forze dell'ordine nell'appartamento, ovvero condotte volte a ritardare o ad ostacolare il loro accesso all'appartamento ove è custodita la droga, rappresentano un valido apporto causale e quindi integrano condotte di concorso nel reato ascritto. Quanto al capo b), il Tribunale - richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi concorrente nell'illecita detenzione di armi e munizioni chi, dopo esserne venuto a conoscenza, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, dimostrando con il suo comportamento chiara connivenza con i proprietari del materiale illecitamente detenuto (Sez. 6, n. 46303 del 04/11/2014, P.G. in proc.

Grasso, Rv. 261016 - 01) - ha osservato come la prevenuta abbia dimostrato di avere consapevolezza della presenza dell'arma, atteso che questa era nascosta nel cassetto da lei quotidianamente utilizzato in quanto contenente suoi indumenti intimi, congruamente deducendone che l'accesso quotidiano al luogo in cui si nasconde un'arma implica una collaborazione costante al suo occultamento e una possibilità di disporne anche autonomamente. Ne consegue anche una valutazione di gravità indiziaria con riguardo al capo c), in considerazione dell'evidente natura clandestina dell'arma che risulta modificata.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art p 94,—r.Gm-ma-1-4eFr-el-is-p;--dte- ~fef:=taerjM QUS1 PsL 0.0'r-&-b ig,t, ,