Cassation annuls appeal order regarding unjust detention due to insufficient evidence of criminal intent for bail denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal order denying the request for compensation for unjust detention. The appellant argued that his severe bail denial was unjustified given the lack of concrete evidence linking him to the murder. The court held that the lower court failed to demonstrate a causal link between the appellant's mere presence and the specific criminal intent required for such a restrictive measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.p.; Art. 113 c.p.: The denial of bail requires a specific causal link between the suspect's conduct and the crime; mere presence or family ties without evidence of criminal intent or planning do not justify unjust detention.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOSIA MICHELE nato a CHARLEROI( BELGIO) il 18/12/1964 avverso l'ordinanza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Nicosia Michele, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza depositata 1'11.11.2022 con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere per la durata di anni uno, mesi due e giorni quattordici in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 5 cod.pen. in relazione all'art. 61 cod.pen. n. 1 e art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo A)) e 61 n. 2, 110, 411 cod. pen. (capo B) in esecuzione dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Caltanissetta del 17.2.2017.
Nel giudizio di merito, il Gup del locale Tribunale in data 16.7.2018, all'esito di rito abbreviato, riteneva il Nicosia colpevole del reato di cui al capo A), escluse le aggravanti contestate e lo condannava alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione, mentre dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo B) perché, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, il reato era estinto per intervenuta prescrizione. Successivamente la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 23.7.2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva il Nicosia dal reato a lui ascritto al capo A) per non aver commesso il fatto.
Detta sentenza passava in giudicato dopo che la Cassazione, Prima sezione Penale, con sentenza del 14.1.2021 dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanisetta.
2. Il fatto contestato atteneva alla scomparsa di Bruno Giuseppe il quale, in data 27 maggio 2004, allontanatosi dalla propria tabaccheria sita nel centro di Villarosa della Provincia di Enna per recarsi ad un appuntamento con Nicosia Maurizio presso la masseria del medesimo, portando con sé alcuni assegni che gli sarebbero serviti per l'incontro, era stato aggredito e quindi strangolato dal medesimo il quale ne aveva poi occultato il cadavere. Dopo una prima archiviazione del procedimento erano le dichiarazioni di Nicosia Santo a far luce sull'episodio.
Lo stesso dichiarava di essere stato contattato il 25.5.2004 dal fratello Michele il quale lo aveva pregato di raggiungerlo preso la masseria del cugino Maurizio. Giunto sul posto, aveva visto sopraggiungere una jeep dalla quale era sceso Bruno Giuseppe il quale con "aria spavalda" si era rivolto a Nicosia Maurizio, atteggiamento di cui si era meravigliato conoscendo l'indole violenta di quest'ultimo.Aveva visto quindi Nicosia Maurizio e Nicosia Michele entrare nella cucina della masseria, aveva sentito un gran trambusto e quindi aveva visto affacciarsi Nicosia Michele il quale, "sbiancato in viso" aveva chiesto di chiamare con urgenza il Dott.
Saguto. Solo giorni dopo gli aveva raccontato come erano andati i fatti ovvero che il Bruno voleva la "restituzione di tutti i soldi" e che Nicosia Maurizio lo aveva prima strangolato con una corda e poi ne aveva occultato il cadavere. Secondo quanto accertato dalla Corte d'appello di Caltanissetta, l'incontro presso la masseria era da ricondursi ai conteggi inerenti rapporti di dare/avere in relazione ad un debito contratto da Nicosia Damiano, oggetto di accollo da parte di Nicosia Maurizio in ragione della intervenuta carcerazione dell'originario debitore, che traeva origine dalla provvista per un'attività di traffico di stupefacenti cui lo stesso Nicosia Maurizio era interessato.
Dalle dichiarazioni rese da Sauro Carmela, moglie della vittima, si apprendeva che nella vicenda debitoria erano intervenuti per svolgere attività di mediazione sia il comune amico Saguto Giuseppe che Nicosia Michele. Il giudice d'appello riteneva provato l'intervento di Nicosia Michele nella vicenda debitoria che sfociava nell'incontro presso la masseria e riteneva che in quell'occasione il debito non fosse ancora estinto tanto che Bruno Giuseppe si era recato all'appuntamento portando con sé gli assegni dal Nicosia, evidentemente per ottenere o il saldo o il pagamento di una quota ulteriore.
Non riteneva invece che le propalazioni di Nicosia Santo, in mancanza di riscontri individualizzanti, potessero fondare la responsabilità di Nicosia Michele a titolo di concorso nell'omicidio di Bruno Giuseppe.
2. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il comportamento del Nicosia sarebbe stato connotato da colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, in quanto:
1) il Nicosia era intervenuto in qualità di mediatore unitamente a Saguto Giuseppe nella vicenda afferente il prestito di somme destinate ad alimentare il commercio di stupefacenti gestito da Nicosia Damiano, 2)aveva partecipato ad un regolamento di interessi presso la masseria tra un soggetto creditore in atteggiamento di sfida ed un debitore la cui indole violenta risultava nota ai familiari. A tale fine ha ritenuto altresì fuorvianti e contraddette dalle altre emergenze istruttorie le dichiarazioni rese da Nicosia Michele in sede di interrogatorio dinanzi al Gip di Agrigento in data 24.7.2017, ove aveva dichiarato che era stato il Saguto a chiamarlo nel 2001 per i soldi, nonché le dichiarazioni rese al P.M. il 23.11.2017 dove assumeva di non aver presenziato all'incontro presso la masseria.
In un secondo interrogatorio aveva detto anche di sapere che più o meno il debito ammontava a cento milioni, circostanza questa in palese contraddizione con il fatto che nella vicenda aveva assunto il ruolo di mediatore. In sintesi, il giudice della riparazione ha ritenuto che l'istante oltre ad aver dato causa all'applicazione della custodia con la sua presenza sul luogo dell'omicidio, ha posto altresì in essere un comportamento connotato da colpa grave.
3. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il Nicosia non avrebbe dato causa all'applicazione della misura cautelare nei suoi riguardi e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio andavano già ritenute idonee a mettere in dubbio gli scarni ed equivoci. elementi a suo carico, fornendo altresì la giustificazione delle ragioni di astio che avevano indotto il fratello Nicosia Santo a formulare le accuse nei suoi riguardi. 4.11 Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
5. Il Ministero dell'economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).
Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458).
Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218). Ed inoltre in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475), e che integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547).
2. Ciò premesso, una volta perinnetrato l'ambito del giudizio rimesso al giudice della riparazione, occorre individuare nel percorso logico argomentativo seguito dalla Corte territoriale se gli elementi integranti la condotta ostativa, considerati ex ante abbiano avuto efficacia sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare alla luce della contestazione elevata nei confronti del Nicosia. Tale valutazione deve poi essere poi filtrata attraverso il vaglio del giudizio di merito onde verificare, al di là dell'esito assolutorio, quali circostanze siano state positivamente accertate.
Ebbene, tenuto conto di tali parametri, l'ordinanza impugnata nell'enucleare profili di colpa grave ascrivibili all'odierno istante, da ritenersi causalmente correlati all'adozione della misura cautelare, non chiarisce quali siano gli elementi da cui potersi inferire che la mera partecipazione del ricorrente ad un incontro per definire una posizione debitoria potesse ex ante prefigurarsi come partecipazione ad una spedizione punitiva nei confronti di Bruno Giuseppe. Le uniche circostanze positivamente accertate sono, invero oltre al rapporto di parentela, il fatto che l'odierno ricorrente sia stato coinvolto a titolo di "mediatore" nella vicenda del debito di Nicosia Damiano, in un'opaca vicenda relativa ad una pregressa provvista per il commercio di sostanze stupefacenti, nonché il fatto che lo stesso fosse presente nella masseria il giorno dei fatti.
Ebbene, se tale quadro dipinge senza dubbio la vicinanza a Nicosia Michele e comunque il coinvolgimento nella vicenda, di per sé, non è correlabile, in difetto egfict ii~)-(24&.' 41' 4~ cfreetta kg~ di indicazione di altre condotte, 4;1 ii~11 ii-cii.21111:41 omicidio di Bruno Giuseppe. Né l'ordinanza evidenzia ulteriori elementi per ritenere che fosse stata organizzata una sorta di punizione fisica nei riguardi di un creditore scomodo e poco malleabile, considerato anche il carattere "estemporaneo" e connotato da una evidente "escalation" di violenza caratterizzante l'episodio che ha condotto all'omicidio ed alla distruzione del cadavere di Bruno Giuseppe.
Sul punto la sentenza assolutoria della Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta dopo avere chiarito che "...dalle dichiarazioni del Nicosia Santo non può ricavarsi la certezza che l'evento finale del decesso del Bruno possa essere certamente addebitato anche al concorso del Nicosia Michele.." ha altresì affermato che "..nel caso di specie è mancata la realizzazione di un'azione aggressiva comune, non sussistendo alcuna evidenza probatoria che consenta di ritenere che, da parte degli imputati, fosse stata concertata preventivamente una "punizione fisica" del Bruno Giuseppe e che l'appuntamento fissato alla masseria dovesse costituire un'occasione appunto per dargli una lezione".
Neppure, a concretare la condotta ostativa r possono essere valorizzate le dichiarazioni rese dall'indagato durante le indagini, anch'esse tutte relative alla vicenda del debito - dovendosi comunque anche tali elementi rapportare alla contestazione elevata nei confronti dell'odierno ricorrente e posta a base del titolo custodiale. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co