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Sentenza — n. 31878/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal denying non-mention benefit due to lack of remorse during investigations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31878/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Danilo Furia's appeal against the denial of the non-mention of conviction benefit. The lower court rejected the benefit because Furia showed no signs of repentance during preliminary investigations, specifically citing his destruction of evidence by discarding his mobile phone. The Court upheld this decision, ruling that while the right to silence exists, the defendant's active obstruction of justice during investigations legitimately negates the requirement for remorse under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133, comma 1, cod. pen.; Art. 175, cod. pen.: The denial of the non-mention of conviction benefit is justified when the defendant's conduct during investigations demonstrates a lack of repentance, overriding the right to silence regarding facts favorable to the defense.

Parole chiave

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non-mention benefit lack of remorse destruction of evidence preliminary investigations discretionary judgment Article 133 Penal Code Article 175 Penal Code perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133, comma 1, cod. pen.
Non è manifestamente illogico n4 contrerldittnrin aver deciintn da tale comnortamento il mancato ravvedimento e questa motivazione può fondare legittimamente il diniego del beneficio ai sensi dell'art. 133 cod.
Art. 175, cod. pen.
Secondo la difesa, la motivazione resa dalla Corte territoriale per escludere l'applicabilità dell'art. 175 cod.
Art. 337, cod. pen.
Neppure illogico l'Aver rilevAto che l'Ammiccinne AllA prova, Avvenkit-A nel nrnreriimento per violazione dell'art. 337 cod.
art. 175 cod. pen
Secondo la difesa, la motivazione resa dalla Corte territoriale per escludere l'applicabilità dell'art. 175 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Non è manifestamente illogico n4 contrerldittnrin aver deciintn da tale comnortamento il mancato ravvedimento e questa motivazione può fondare legittimamente il diniego del beneficio ai sensi dell'art. 133 cod.
art. 337 cod. pen
Neppure illogico l'Aver rilevAto che l'Ammiccinne AllA prova, Avvenkit-A nel nrnreriimento per violazione dell'art. 337 cod.
articolo 133 cod. pen
Non è manifestamente illogico n4 contrerldittnrin aver deciintn da tale comnortamento il mancato ravvedimento e questa motivazione può fondare legittimamente il diniego del beneficio ai sensi dell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, Boglione
›nrhin Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, Boglione, Rv.
Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra
senza che sia ncciri iunA cnerifi rA P riettanliatA ecnoc!7inne r1.11 rAninni nella riericinne (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra Rv 252509;
Sez. 4, n. 31217 del 16/06/2016, Colombo
Sez. 4, n. 31217 del 16/06/2016, Colombo, Rv.
Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Cattaneo
267523; Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Cattaneo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FURIA DANILO nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 08/02/1993 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Cnn genten7A del 7n nrilp 7(177 la Cnrte di P ddPi in di Ekdid51 dA confermato la sentenza pronunciata l'8 febbraio 2021 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città. cnn I priten7 rnnferrnat in rrgriPlin, naniin riteniitn responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver detenuto a fini di spaccio: sulla propria persona, gr. 5,22 di mefredone; all'interno della propria abitazione, gr. 0,80 di mefredone, gr. 0,57 di MDMA, nr fl,q-3di mAriiiiRna Per niiectn rpatn, arred-Atn in RnInnrm il lA nennAin 7n7n, Furia è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed € 2.000,00 di multa. Non è stato concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario spedito a richiect-Adei nrivati la ri li nnlirn7innp era c:tata richiecta rrn annncitn rii gravame.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso articolandolo in due motivi rnn i nuuli ~lire vini7inne di iennp e ViZi cli Mdti \M7iddP rdd rifPriMPdtd Il mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. Secondo la difesa, la motivazione resa dalla Corte territoriale per escludere l'applicabilità dell'art. 175 cod. pen. sarebbe carente o comunque illogica e contraddittoria. Il rlifencnre cnctiene che il rnmnnrtamentn teni ih- itatn nel rnrcn del giudizio è stato del tutto corretto sicché non si comprende per quali ragioni sia stato valorizzato in senso negativo.

Osserva che, quando fu accertato il reato per cui si procede, Furia fu tratto in arresto per violazione dell'alt. 337 cod. pen. e la Cnee cli nnelin hA cntr -tnlinetn di rircnct- n7a npr pcciiinere del beneficio ancorché nel relativo procedimento l'imputato sia stato ammesso alla prova. A giudizio della difesa, la sentenza impugnata avrebbe illogicamente sottovalutato questo dato rilevando che l'esito positivo della prova non era stato rInctimentAtn: e‘irphhe innnrAtn, diinntie . che il perindn di rrnva nnn erA nrnrA concluso.

3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso non merita accoglimento.5. La Corte territoriale ha fondato il diniego del beneficio sottolineando che l'istituto della non menzione è fondato sul principio dell'emenda e che, con i'AttpnniAmpntn tenuto «nel corso delle indagini P CIPI qiiirli7in», l'imputato non ha mostrato alcun «segno di resipiscenza e ravvedimento». Si deve convenire con la difesa che il riferimento al comportamento tenuto dall'imputato nel corso del giudizio non è stato esplicitato ed è, pertanto, annrlittirn. Fr1 invern, come affprrntr, dalla nit!ricnruden7 di !PrlittirnitA, l'ordinamento riconosce all'imputato il diritto al silenzio nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze- di fatto a lui sfavorevoli, sicché la mancata applicazione dell'art. 175 cod. pen. non può essere fondata su tali legittime cre!to rlifencinto (ge7. q., n. g77n-R riel 1 4,MQ/9(11 Rv. 771R44: v.

›nrhin Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, Boglione, Rv. 279169). Nel caso di specie, tuttavia, l'esclusione del beneficio è stata collegata anche al comportamento tenuto nel corso delle indagini e ciò rende evidente che la Corte territoriale ha vIi ItAto npnAtivArnpnro ciAl recich2n7A nprincta rla Furia Anli nnerAnti che volevano perquisire la sua abitazione, sia la decisione di gettare in un canale il cellulare del quale era in possesso; apparecchio dal quale, secondo i giudici di merito, avrebbero potuto trarsi utili elementi investigativi. Non è manifestamente illogico n4 contrerldittnrin aver deciintn da tale comnortamento il mancato ravvedimento e questa motivazione può fondare legittimamente il diniego del beneficio ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che indica tra gli elementi di cui si deve tenere conto anche la condotta contemporanea e susseguente al reato.

Neppure illogico l'Aver rilevAto che l'Ammiccinne AllA prova, Avvenkit-A nel nrnreriimento per violazione dell'art. 337 cod. pen., non poteva, da se sola, essere indice di ravvedimento non essendo noto il percorso rieducativo intrapreso e non essendosi ancora concluso il periodo della prova (ciò che comportava l'irrInnccihilitA di rnlincrerhe l'ecitn) A ciò deve aggiungersi che, per giurisprudenza costante, la concessione del beneficio in parola è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulla base degli elementi di cui all'articolo 133 cod. pen. senza che sia ncciri iunA cnerifi rA P riettanliatA ecnoc!7inne r1.11 rAninni nella riericinne (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra Rv 252509;

Sez. 4, n. 31217 del 16/06/2016, Colombo, Rv. 267523; Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268971).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. R.Q.M. Rigptta il rirnrcn P corw-Ipnnp il ricnrrpntp P I r«),rj