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Sentenza — n. 31873/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed; appeal court wrongly suspended prescription terms for evidentiary adjournments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31873/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible, ruling that the appellate court incorrectly suspended the prescription period for evidentiary adjournments. The appellant argued that adjournments between December 2020 and June 2021 should have paused the prescription clock, but the court found these delays were for hearing the victim's expert witness, not legitimate impediments. Consequently, the crime was deemed prescribed before the first-instance judgment, validating the appellate decision to revoke civil rulings.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.p.; Art. 590 c.p.: In criminal prescription cases, adjournments ordered for evidentiary needs do not suspend the prescription period, and civil rulings must be revoked if the crime was prescribed prior to the first-instance judgment.

Parole chiave

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criminal prescription period evidentiary adjournments suspension of terms civil rulings revocation legitimate impediment Court of Cassation prescription extinction risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 158 c.p.p.
Art. 590 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001
E' invero consolidato il principio per cui, in tema di prescrizione del reato, il rinvio del dibattimento riferibile ad esigenze di acquisizione della prova non determina la sospensione nel corso della prescrizione (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 Rv.
Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016
220509 - 01,Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Rv.
Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PISCOPO CARLO nato a NAPOLI il 04/02/1986 nel procedimento a carico di: FERRARA SILVIO nato a NOCERA INFERIORE il 23/05/1965 IANNONE DOMENICO nato a FISCIANO il 25/01/1971 NARDIELLO FRANCESCO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 24;11/1951 FATO DARIO nato a AVERSA il 05/02/1972 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito Al difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 28 novembre 2022 la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno, con la quale Ferrara Silvio, Iannone Domenico, Nardiello Francesco e Fato Dario erano stati condannati per il reato di cui all'art. 590 comma 3, cod pen, commesso in danno di Piscopo Carlo, nonché condannati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, dichiarava estinto per prescrizione il reato, revocando le statuizioni civili. 2.Propone ricorso la parte civile Piscopo Carlo. Con il primo mol:ivo lamenta violazione di legge, deducendo che erroneamente i giudici d'appello avevano computato nel decorso del termine i periodi di sospensione, disposti dal primo giudice a fronte di due rinvii di udienza, e precisamente per il rinvio dal 9 dicembre 2020 al 17 marzo 2021, e dal 17 marzo 2021 al 9 giugno 2021. Deduceva altresì la mancanza di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. E' invero consolidato il principio per cui, in tema di prescrizione del reato, il rinvio del dibattimento riferibile ad esigenze di acquisizione della prova non determina la sospensione nel corso della prescrizione (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 Rv. 220509 - 01,Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Rv. 267101 - 01). Orbene, è pacifico che i rinvii disposti dal giudice di primo grado sono stati motivati dalla necessità di sentire il consulente di parte della persona offesa: si trattava dunque di rinvii disposti per esigenze istruttorie, non riferibili al legittimo impedimento delle parti o del difensore, unica ipotesi in cui è possibile la sospensione dei termini di prescrizione (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Rv. 220509 - 01).

3. Tanto premesso, non calcolando la sospensione dei termini di prescrizione che non poteva essere disposta dal giudice di primo grado, il reato, commesso il 24 luglio 2013, si è prescritto il 24 gennaio 2021, ossia prima della pronuncia della sentenza di primo grado, avvenuta il 7 luglio 2021.

4. In ordine alla questione della revocabilità della statuizioni civili in caso di estinzione del reato prima della decisione di primo grado, deve richiamarsi la recente pronuncia della Sezioni Unite di questa torte, secondo cui in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute ( Sez. U - n. 39614 del 28/04/2022, Rv. 283670) - 5. La sentenza impugnata è rispettosa di tale principio e resiste pienamente alle censure sollevate dal ricorrente.

6. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro,pia il 27 giugno 202