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Sentenza — n. 31871/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31871/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Okolie John è infondato. Il ricorso proposto da Okotor Trust è inammissibile. Quanto al primo motivo del ricorso di Okolie John, va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglottA che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta di traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (Sez. 4, n.18308 del 12/04/2023, Shtengelov, non massimata;

Regesto Legislator

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art. 143 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31871/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine al secondo motivo del ricorso proposto dall'Okolie, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia con- traddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Parole chiave

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possesso illecito di stupefacenti traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 143 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 143 cod. proc. pen..
art. 62 bis cod. pen
Si osserva che l'assoluta mancanza di un'organizzazione volta alla presunta atti- vità di spaccio, la modestissima quantità di stupefacente rinvenuto e lo stato di in- censuratezza avrebbero dovuto comportare il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
L'Okotor propone ricorso personale per Cassazione, chiedendo emettersi sen- tenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OKOTOR TRUST (CUI 05075K) nato il 01/01/1998 OKOLIE JOHN (CUI 0527V6I) nato il 07/11/1987 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; udito il PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito l'avv. ESPOSITO MARCO in difesa di OKOTOR JOHN (CUI 0527V6I) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 25 gennaio 2019, ha ridotto ad anni uno ed euro milleduecento di multa ciascuno la pena inflitta ad Okolie John e ad Okotor Trust in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. peri e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (ces- sione, in concorso tra loro, in tre distinte occasioni, di una quantità imprecisata di marijuana a soggetti non identificati e detenzione di gr. 62,48 di marijuana occultato nei pressi di un contenitore di raccolta differenziata posto sulla pubblica via).

2. L'Okolie, a mezzo del proprio difensore, ricorre per tassazione, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.. Si deduce che, a differenza della sentenza di primo grado, la sentenza della Corte di appello non è stata tradotta nella lingua inglese conosciuta dall'imputato. L'omessa traduzione ha determinato la nullità a regime intermedio ex artt. :178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circo- stanze attenuanti generiche. Si osserva che l'assoluta mancanza di un'organizzazione volta alla presunta atti- vità di spaccio, la modestissima quantità di stupefacente rinvenuto e lo stato di in- censuratezza avrebbero dovuto comportare il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen..

3. L'Okotor propone ricorso personale per Cassazione, chiedendo emettersi sen- tenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Okolie John è infondato. Il ricorso proposto da Okotor Trust è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo del ricorso di Okolie John, va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglottA che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta di traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (Sez. 4, n.18308 del 12/04/2023, Shtengelov, non massimata;

Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Pinto Fernandez, Rv. 283965; Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, Lucky, Rv. 283407, in cui si è specificato che questi può richiedere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di impugnazione, la restituzione nel predetto termine correlato alla traduzione del provvedimento, con nuova decorrenza, in ogni caso, dal momento in cui la sentenza venga messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui com- prensibile; Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775; Sez. 2, n. 13697 dell'11/03/2016, Zhou, Rv. 266644).

Nella fattispecie in esame, il dato della non conoscenza della lingua italiana non ha comportato nessun vizio della sentenza impugnata, ma ha inciso solo sulla decor- renza del termine per impugnare. Il ricorrente, peraltro, non ha dedotto di aver subito uno specifico pregiudizio quale conseguenza dell'omessa traduzione. Ne consegue che la presentazione del ricorso in Cassazione entro il termine di legge consente di ritenere la carenza dell'interesse dell'imputato a formulare tale doglianza.

3. In ordine al secondo motivo del ricorso proposto dall'Okolie, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia con- traddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 1.33 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o rneno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'apparato or- ganizzativo, sia pur rudimentale, posto in essere per la perpetrazione della condotta criminosa, del presumibile inserimento in circuiti delinquenziali e della mancanza di indici di ravvedimento.

I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, descrivendone i connotati di particolare gravità e l'assenza di elementi significativi a favore dell'imputato.

4. Il ricorso personale dell'Okotor è stato proposto da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso, infatti, sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

5. Per le ragioni che precedono, Il ricorso proposto dall'Okotor va rigettato, per cui l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali; il ricorso propo- sto dall'Okolie va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al ver- samento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Rigetta il ricorso di John Okolie, che condanna al pagamento delle spese proces- suali. Dichiara inammissibile il ricorso di Okotor Trust, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor