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Sentenza — n. 31862/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to lack of procedural admissibility and insufficient evidence for conspiracy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it was attributable to the client's fault. The defense argued insufficient proof of conspiracy and lack of knowledge regarding the hidden drugs, but the lower court's reasoning was deemed correct based on established principles. Consequently, the appeal was rejected, and the client was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: The appeal is inadmissible if attributable to the client's fault, and the assessment of minor offense indicators requires a global evaluation of all circumstances rather than isolated statistical data.

Parole chiave

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drug trafficking conspiracy inadmissible appeal client fault minor offense indicators global evaluation statistical data court costs traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Con il primo motivo la difesa denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. per l'insufficienza di elementi di prova specifici in ordine alla configurabilità del concorso nel reato contestato al capo h).
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver escluso la sussistenza di elementi atti ad integrare l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 111 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 26.01.2021 che ha condannato, tra gli altri, Sierra Rojas Fabio Andres per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R.
art. 110 cod. pen
Con il primo motivo la difesa denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen.
art. 110 c.p
Con riferimento ai primi due motivi di gravame da trattarsi congiuntamente, la Corte territoriale ha confermato la valutazione del giudice di primo grado in ordine al ritenuto concorso di persone ex art. 110 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, il più recente ed autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv.
Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, PG c. Pascale Alessandro
Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIERRA ROMS FABIO ANDRES nato il 09/06/1981 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 26.01.2021 che ha condannato, tra gli altri, Sierra Rojas Fabio Andres per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver in concorso con Torres Rosario Yesica, giudicata separatamente, occultato, trasportato e detenuto a fini di spaccio grammi 131 di cocaina.

2. All'esito dell'attività di indagine svolta dalla Guardia di finanza attraverso servizi di osservazione e intercettazioni telefoniche, dalle quali emergevano una serie di cessioni di cocaina a diverse persone da parte dei coniugi Martinez, veniva tratto in arresto Martinez Diaz Onasis Michael. Alcuni giorni dopo l'arresto del marito, nel prosieguo della attività di captazione, Torres Rosario Yesica, in data 29 luglio 2013, veniva trovata in possesso di 131 grammi di cocaina confezionata in ovuli occultati nella sua vagina nel corso del viaggio di rientro da Imola verso Rimini, effettuato in compagnia di Sierra Rojas Fabio Andres che viaggiava con lei.

2. Avverso la sentenza Sierra Rojas Fabio Andres, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la difesa denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. per l'insufficienza di elementi di prova specifici in ordine alla configurabilità del concorso nel reato contestato al capo h). Evidenzia che il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo la consapevole partecipazione dell'imputato nel trasporto della cocaina da parte della Torres sulla base di "semplici supposizioni", non fornendo elementi di riscontro alla mera compresenza dell'imputato all'atto del controllo e del rinvenimento dello stupefacente occultato nel corpo della donna.

Contesta, inoltre, l'interpretazione dei colloqui intercettati tra la Torres e il Candela, presunto destinatario dello stupeFacente, circa l'organizzazione del viaggio per il trasporto della cocaina. 2.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza, erronea applicazione della legge penale, sempre in relazione alla ipotesi di concorso nel reato, per difetto di interpretazione del ruolo e della posizione di mero connivente passivo, e quindi soggetto non punibile, dell'imputato, rilevando come non vi sia certezza della conoscenza da parte del Rojas del trasporto di stupefacente occultato all'interno del suo corpo dalla Torres, custodito in luoghi non visibili né facilmente accessibili. 2.3.

Con il terzo motivo denuncia illogicità e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che la condotta di detenzione non è qualificata dalla immediata destinazione dello stupefacente alla cessione e in ragione dell'incensuratezza dell'imputato. 3 II Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca Ceroni, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento ai primi due motivi di gravame da trattarsi congiuntamente, la Corte territoriale ha confermato la valutazione del giudice di primo grado in ordine al ritenuto concorso di persone ex art. 110 c.p. sulla base dei seguenti elementi. In primo luogo, gli esiti delle intercettazioni telefoniche. In particolare. la telefonata numero 2716 (riportata a pagina 11 della sentenza di primo grado) dalla quale emergerebbe l'esistenza di un debito per la fornitura di stupefacente di Candela Salvatore, comune cliente del Sierra e dei coniugi Martinez nei suoi confronti (il Candela afferma: "io con Ancires ho un debito più alto di voi") e le successive telefonate intercettate tra la Torres e il Sierra,, indicative di uno stretto rapporto tra i due, nonché le captazioni connesse alla organizzazione del viaggio da Rimini a Imola per l'acquisto dello stupefacente, per il quale veniva contattato Emolo Salvatore, incaricato di trasportare i due in auto da Rimini ad Imola dietro compenso di 80 C.

All'esito dello svolgimento di servizio di osservazione il Sierra e la Torres, rientrati in treno, venivano fermati in stazione e rinvenuto lo stupefacente occultato nel corpo della donna. Sulla base dei citati elementi i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato abbia organizzato e partecipato consapevolmente all'acquisto della cocaina materialmente rinvenuta nel corpo della complice, detenuta e trasportata a fini di spaccio. La motivazione è congrua, coerente, non presenta profili di manifesta illogicità ed è conforme ai principi ermeneutici in materia.

Nel caso di specie, peraltro caratterizzato da c.d. «doppia conforme», nella struttura argomentativa della sentenza di appello sono stati compiutamente esposti gli elementi ritenuti decisivi per l'esclusione della situazione di mera connivenza dell'imputato nel delitto. Le censure della difesa in ordine alla valutazione dei colloqui intercettati, sono volte sostanzialmente a sollecitare, in contrapposizione alla disamina non manifestamente illogica del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, una diversa lettura delle intercettazioni registrate, che attesterebbero la sussistenza di una diversa causale dei debito del Candela, non legata a fornitura di stupefacente.

Una diversa lettura delle evidenze dimostrative acquisite non può tuttavia ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte ribadito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

4. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato. La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver escluso la sussistenza di elementi atti ad integrare l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, il più recente ed autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076) è nel senso che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, così abbandonando l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negal:ivo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Ma allo stesso tempo significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Come affermano le Sezioni Unite "Murolo", all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Sulla scorta delle indicazioni di Sez. U, "Murolo", questa Corte ha affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, PG c.

Pascale Alessandro, Rv. 284319 - 01). La sentenza impugnata ha dato corretta applicazione ai principi di diritto richiamati. La Corte di appello ha giustificato la mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità richiamando espressamente i principi esposti dalle Sezioni Unite, rilevando che la condotta di trasporto riguarda un quantitativo elevato di stupefacente pesante e si colloca in un contesto di "spaccio non occasionale ma stabilmente organizzato e con diversi stabili acquirenti", come emerge dalle stesse modalità organizzative della condotta, dalla "finalità esclusivamente di lucro" dell'attività illecita, "non essendo l'imputato tossicodipendente".

Sulla base di tali elementi ha escluso la sussistenza di una minima offensività penale della condotta, valutata di contro in termini di grave offensività.

5. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C