Sentenza — n. 31852/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la declaratoria di responsabilità di Domenico Barreca per il reato di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis cod. pen. Avverso la sentenza propone ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo„ vizio di motivazione, in relazione all'omessa trattazione del secondo motivo di appello, con il quale si insisteva nella riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 590 cod. pen. e nel conseguente proscioglimento per mancanza di querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590-bis cod. pen, art. 590 cod. pen; Sentenza — n. 31852/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 590-bis cod. pen. Avverso la sentenza propone ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo„ vizio di motivazione, in relazione all'omessa trattazione del secondo motivo di appello, con il quale si insisteva nella riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 590 cod. pen. e nel conseguente proscioglimento per mancanza di querela.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARRECA DOMENICO nato a AOSTA il 25/05/1989 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la declaratoria di responsabilità di Domenico Barreca per il reato di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis cod. pen.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo„ vizio di motivazione, in relazione all'omessa trattazione del secondo motivo di appello, con il quale si insisteva nella riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 590 cod. pen. e nel conseguente proscioglimento per mancanza di querela.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato non è procedibile per mancanza di querela in atti.
5. Invero, con l'entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti (nella specie non ricorrenti). La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigr estensore Il Pr