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Sentenza — n. 31851/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses conviction for refusal of alcohol test due to statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled a lower court's conviction for refusing an alcohol test because the offense had expired under the statute of limitations. The defense argued that the five-year prescription period had passed before the appeal judgment, while the prosecution contended the process was valid. The court ruled that since the crime was extinguished by prescription, the conviction could not stand, resulting in a dismissal without remittal for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 7 cod. strada; Art. 129 cod. proc. pen.: The court annuls a conviction when the offense is extinguished by prescription, as the crime is no longer punishable.

Parole chiave

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statute of limitations prescription period alcohol test refusal criminal conviction annulment non-punishability Italian criminal procedure extinguishment of crime abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 7 cod. strada
Con sentenza del 13.10.2022, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la declaratoria di responsabilità di Valentina Beatrice Vecchiarino per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico di cui all'art. 186, comma 7, cod.
Art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 114 disp. att. Cod. proc. pen.
II) Insussistenza dei presupposti per poter configurare la contravvenzione contestata, per omesso avviso ex art. 114 disp.
Art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
art. 114 disp. att. Cod. proc. pen
II) Insussistenza dei presupposti per poter configurare la contravvenzione contestata, per omesso avviso ex art. 114 disp. att. Cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VECCHIARINO VALENTINA BEATRICE nato a VENAFRO il 12/03/1971 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13.10.2022, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la declaratoria di responsabilità di Valentina Beatrice Vecchiarino per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada (fatto del 25.7.2016).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Omessa dichiarazione di estinzione d& reato per prescrizione intervenuta in data antecedente l'emissione della sentenza di appello, trattandosi di contravvenzione prescritta - nonostante le sospensioni del processo - il 24.8.2022. II) Insussistenza dei presupposti per poter configurare la contravvenzione contestata, per omesso avviso ex art. 114 disp. att. Cod. proc. pen. III) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento della colpevolezza della contravvenzione ascritta alla prevenuta, avuto riguardo al forte stato di agitazione emotiva in cui versava la medesima al momento del fatto. IV) Violazione di legge, per non aver la Corte distrettuale disposto la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilil:à.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nel caso pacificamente maturate.Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigl e es