Sentenza — n. 31850/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 25.10.2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato Cosimo Bevilacqua colpevole del reato di cui all'art. 116 cod. strada, in relazione alla guida senza patente dell'autovettura Fiat Idea Tg. DD465JC di proprietà di Giovanni Arcati (fatto commesso in Reggio Calabria il 28.10.2014).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31850/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 116 cod. strada, in relazione alla guida senza patente dell'autovettura Fiat Idea Tg. DD465JC di proprietà di Giovanni Arcati (fatto commesso in Reggio Calabria il 28.10.2014).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA COSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 09/03/1969 avverso la sentenza del 25/10/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 25.10.2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato Cosimo Bevilacqua colpevole del reato di cui all'art. 116 cod. strada, in relazione alla guida senza patente dell'autovettura Fiat Idea Tg. DD465JC di proprietà di Giovanni Arcati (fatto commesso in Reggio Calabria il 28.10.2014).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, l'intervenuta depenalizzazione del reato ascritto.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
4. Il ricorso è fondato. La contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, cornma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. Inoltre, la questione concernente la abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).
5. Ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, in pendenza di procedimento, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, trattandosi di fatto commesso in data 28.10.2014, non ancora prescritto alla data di entrata in vigore (6 febbraio 2016) del d.lgs. n. 812016. Ne consegue che deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Reggio Calabria per quanto di competenza. Così deciso il 23 maggio 2023