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Sentenza — n. 31849/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31849/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha applicato la sospensione condizionale della pena, revocato la confisca del veicolo e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Andrea Montagnana per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada (fatto del 20.7.2018).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 31849/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett. b), cod. strada (fatto del 20.7.2018).

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti abuso di alcol infrazione alle norme della circolazione esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
I) Violazione di legge, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerata la circolazione in strada periferica del veicolo condotto dal prevenuto e l'assenza di danno o pericolo derivante dalla sua condotta.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTAGNANA ANDREA nato a COLOGNA VENETA il 10/11/1986 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha applicato la sospensione condizionale della pena, revocato la confisca del veicolo e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Andrea Montagnana per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada (fatto del 20.7.2018).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui 'all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerata la circolazione in strada periferica del veicolo condotto dal prevenuto e l'assenza di danno o pericolo derivante dalla sua condotta. II) Mancata estensione della sospensione condizionale della pena alla applicata sanzione accessoria della sospensione della patente.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il motivo sub I) trascende nel fatto, a fronte di una motivazione che, in maniera congrua e non illogica, ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della condotta concretamente accertata, avuto riguardo al fatto che l'imputato si trovava alla guida di un mezzo, transitando su strada pubblica in orario notturno, con un tasso alcolemico vicino alla soglia massima della fattispecie criminosa in contestazione. 4.2. Quanto al motivo sub II), è appena il caso di rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida (cfr.

Sez. 3, n. 27297 del 10/05/2019, Rv. 276025 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale).5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d