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Sentenza — n. 31848/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal, annulling denial of public utility work substitution due to missing documentation claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31848/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against a second-instance judgment that had refused converting the sentence to public utility work. The defense argued the lower court incorrectly claimed they lacked supporting documents, despite explicitly submitting a letter of availability from the Italian Red Cross in the appellate act. The court found this factual contradiction and annulled the specific ruling on the work substitution while leaving the conviction irrevocable.

Regesto Legislator

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Art. 186-bis, comma 3, cod. strada; Art. 624 cod. proc. pen.: The appellate court's refusal to convert a sentence to public utility work is erroneous if the defense explicitly submitted the required documentation, necessitating a partial annulment and remittal for new judgment on that specific point.

Parole chiave

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public utility work substitution drunk driving conviction appellate court error missing documentation claim partial annulment of judgment irrevocable conviction remittal to appellate court guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186-bis, comma 3, cod. strada
distaccata di Sassari, ha riformato la prima sentenza in punl:o di pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Samuele Ciucciarelli per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186-bis, comma 3, cod. strada (fatto del 11.8.2018).
Art. 624 cod. proc. pen.
L'impugnazione non ha riguardato il punto concernente la responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, la cui affermazione in sen1:enza va, pertanto, dichiarata irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen.
art. 624 cod. proc. pen
L'impugnazione non ha riguardato il punto concernente la responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, la cui affermazione in sen1:enza va, pertanto, dichiarata irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIUCCIARELLI SAMUELE nato a MONTECCHIO EMILIA il 16/03/1999 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG; a.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, ha riformato la prima sentenza in punl:o di pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Samuele Ciucciarelli per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186-bis, comma 3, cod. strada (fatto del 11.8.2018).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, l'erroneo diniego di sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità per asserita assenza di documentazione, invece prodotta dal ricorrente in allegato all'atto di appello.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità, argomentando nel senso che la difesa non aveva "prodotto la relativa documentazione" (pag. 7). L'assunto risulta pacificamente smentito dal contenuto dell'atto di appello proposto dalla difesa dell'imputato, che al punto 4) aveva esplicitamente avanzato richiesta di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, allegando (v. produzione n.

1) lettera di disponibilità da parte della Croce Rossa Italiana ad accogliere l'imputato presso la sede di Pontetaro per lo svolgimento dei lavori.

5. Consegue l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto. L'impugnazione non ha riguardato il punto concernente la responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, la cui affermazione in sen1:enza va, pertanto, dichiarata irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il lavoro di pubblica utilità e rinvia sul punto alla Corte d'appello di Cagliari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità