Cassation court dismisses conviction due to statute of limitations expiring before appeal judgment was issued.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the crime had expired under the statute of limitations. The defendant argued that the limitation period ended in September 2020, while the appellate court had previously excluded recidivism, which extended the suspension period. The court ruled that since the limitation period had already matured before the appeal judgment, the cause of non-punishment existed, necessitating annulment without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 157, 158, 159, 160 cod. pen.: When a cause of extinction such as statute of limitations arises after the judgment but before the final decision, the court must annul the sentence without remittal to apply the non-punishment principle immediately.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO ROCCO nato a POTENZA il 04/10/1980 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Potenza il 20 maggio 2022 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Potenza il 28 ottobre 2021 ha dichiarato Rocco Pagano responsabile della violazione dell'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fatto commesso il 4 febbraio 2013, condannandolo alla pena di giustizia.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 157, 158, 159 e 160 cod. pen.) in ragione della omessa dichiarazione di prescrizione del reato. Assume il ricorrente che l'evento estintivo, essendo stata esclusa in primo grado la recidiva contestata, sarebbe maturato, pur tenendo conto di quarantanove giorni di sospensione, il 23 settembre 2020, cioè nelle more del giudizio di appello. Chiede, dunque, richiamata giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 17 marzo 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2. Alla p. 5 della sentenza di primo grado, in effetti, è stata esclusa la recidiva contestata, quindi il calcolo corretto della sospensione è il seguente: fatto del 4 febbraio 2013 + sette anni e sei mesi = 4 agosto 2020 + 49 giorni di sospensione (cioè dal 9 settembre 2019 al 28 ottobre 2019) = prescrizione maturata il 22 settembre 2020; sentenza impugnata emessa il 20 maggio 2022. Sussistono, dunque, i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione.
Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò avuto riguardo al tema della mancata considerazione essere già stata esclusa l'aggravante della recidiva in primo grado. Pertanto, essendo stato instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione, deve rilevarsi e dichiararsi l'esistenza di causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.
Risulta inoltre superfluo qualsiasi approfondimento ulteriore, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni dei Giudici di merito: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, appunto per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è es