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Sentenza — n. 31551/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug possession, ruling facts are clear and no new evidence can be considered.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug possession. The defense argued for a 'group consumption' theory but failed to provide new evidence or effectively challenge the factual findings. The court ruled that appellate judges cannot re-evaluate facts or adopt new reasoning parameters beyond the original trial record.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new reasoning parameters, and appeals must strictly challenge the existing reasoning without introducing new evidence.

Parole chiave

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appellate preclusion drug possession group consumption factual re-evaluation inadmissible appeal traffico di cocaina inchiesta per reati di droga infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale GAUDIANO Michele Arcangelo era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 75 D.P.R. 309/1990
consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che:

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
Sez. U, n. 25401 del 31/1/2013, Galluccio
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei 3 oit mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/1/2013, Galluccio, Rv.
sez. 4 n. 6782 del 23/1/2014
255258; sez. 4 n. 6782 del 23/1/2014, Rv.
Corte cost., n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAUDIANO MICHELE ARCANGELO nato a FOGGIA il 30/09/1993 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FELICETTA MARINELLI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilii:à del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Fortunato Rendiniello per GAUDIANO Michele Arcangelo, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. e

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale GAUDIANO Michele Arcangelo era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio, gr. 4,84 netti di sostanza stupefacente (hashish), dai quali erano ricavabili 31 dosi (in Foggia tra il 9 e il 10 agosto 2018). In base alla ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, la Polizia di Stato aveva notato un gruppo di ragazzi e, tra questi, un giovane, poi identificato nell'imputato, seduto sui gradini antistanti l'abitazione di DE ROSA Rosaria, anch'essa presente e, all'epoca, fidanzata dell'imputato presso la quale egli era domiciliato; alla vista degli operanti il giovane, intento a parlare con un altro ragazzo (identificato in GAUDIANO Luigi Michele, il quale aveva tentato di scappare a bordo di un'auto con motore e fari accesi, sulla quale vi era la sua compagna, DELLISANTI Alessia), era stato trovato in possesso di un bilancino di precisione con display acceso e notato mentre si liberava di un involucro, poi recuperato, contenente due distinti quantitativi di stupefacente.

Da tale ricostruzione degli eventi, la Corte di merito, nel confermare le conclusioni del primo giudice, ha ritenuto infondata la tesi difensiva dell'uso di gruppo, escludendo che i giovani identificati facessero parte di un unico gruppo, il giovane che aveva tentato di allontanarsi, a bordo di un'auto in attesa, essendosi trovato di fronte all'imputato (peraltro colto in atto di pesare qualcosa sul bilancino rinvenuto) ed essendo stata quindi la sua presenza univocamente ricondotta all'intento di concludere l'illecita transazione in un lasso temporale circoscritto, l'uso di gruppo non essendo mai stato allegato dall'imputato che non aveva mai reso dichiarazioni nel procedimento.

Infine, in sede di perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti anche una piantina di marijuana con fogliame fo to, 18 semi di marijuana (detenzione per la quale si è proceduto separatamente), altra dose di hashish per gr. 0,67, tre taglierini e un rotolo di film plastico del tipo di quello utilizzato per confezionare la droga della quale l'imputato aveva tentato di liberarsi in strada.

2. Propone ricorso la difesa dell'imputato, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge processuale affermando l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello per l'udienza del 14/10/2022, egli non avendo mai eletto domicilio presso il difensore fiduciario. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, oltre a vizio della motivazione, quanto alla ricostruzione dei fatti che assume in contrasto con le evidenze istruttorie, ribadendo la tesi dell'uso di gruppo, avvalorata dalla presenza delle altre due persone, dal quantitativo minimo di stupefacente e dal mancato rinvenimento di denaro provento dell'ipotizzato spaccio.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, ha rassegnato proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La difesa di GAUDIANO Michele Arcangelo ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con l'annullamento della sentenza per violazione del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è del tutto aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato, emergendo dagli atti che il decreto di citazione per l'udienza del 14/10/2022 è stato notificato all'imputato detenuto presso la Casa circondariale di Matera in data 21 luglio 2022, come da attestazione in atti dell'Ufficio matricola.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, giudizio che discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile, del tutto assente ritenendosi l'evocata violazione di legge, a fronte della motivazione rinvenibile nella sentenza impugnata. Va, infatti, ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

Nella specie, in ordine alla valutazione del compendio probatorio, deve rilevarsi che le censure ripropongono la tesi esaminata dai giudici del gravarne (consumo di gruppo), senza neppure un effettivo, previo e necessario confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territoriale a disattenderla. Il ragionamento dei giudici del gravame, peraltro, è del tutto congruo, logico e non contraddittorio, oltre che coerente con i principi consolidati in materia di consumo di gruppo: anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che:

a) l'acquirente sia uno degli assuntori;

b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;

c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei 3 oit mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/1/2013, Galluccio, Rv. 255258; sez. 4 n. 6782 del 23/1/2014, Rv. 259285). Nella specie, i giudici del merito hanno messo in evidenza elementi fattuali ricavati dall'osservazione degli organi accertatori, oltre che dagli esiti della perquisizione, in base ai quali hanno motivatamente escluso che, nell'occorso, si fosse in presenza di un gruppo intento a consumare il quantitativo di stupefacente rinvenuto e, rispetto a tale ragionamento, la difesa ha continuato a opporre la sua tesi senza farsi carico di rilevare vizi mctivazionali di tale percorso argomentativo, deducibili in sede di legittimità, nei termini sopra precisati.

4. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 luglio 2023. Il Consigliere es