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Sentenza — n. 31546/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence due to missing victim complaint for theft crime made prosecutable by law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31546/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's sentence without remand because the criminal action was procedurally barred. The defendant argued for sentence reduction and lack of motivation, but the core issue was the absence of a formal complaint from the victim. Since the theft crime became prosecutable only upon victim complaint and no such complaint was filed by the deadline, the prosecution could not continue.

Regesto Legislator

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d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; art. 85 comma 1; the criminal action for theft made prosecutable by complaint is barred if the victim fails to file the complaint within the statutory period, rendering the judgment void.

Parole chiave

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procedural bar victim complaint theft crime annulment without remand statutory deadline modifica della sentenza altri capi d'accusa furto di dati

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il reato di furto contestato all'imputato è divenuto procedibile a querela.
art. 85 comma 1 d.lgs. 150/2022
Il comma 1 dell'art. 85 del citato d.lgs., nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art.
art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
85 del citato d.lgs., nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n.
art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022
150 del 2022, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (ossia prima del 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
art. 102 c.p
E' presente per l'avvocato FINO MICHELE del foro di BRINDISI, difensore di GIUMENTARO MARCO il sostituto processuale avvocato MASOTTA ANDREA del foro di Roma, come da delega ex art. 102 c.p.p.
art. 133 cod.pen
e) in relazione all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUMENTARO MARCO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 13/12/1983 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al motivo n.2 e l'inammissibilità del ricorso nel resto. E' presente per l'avvocato FINO MICHELE del foro di BRINDISI, difensore di GIUMENTARO MARCO il sostituto processuale avvocato MASOTTA ANDREA del foro di Roma, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza I quale, dopo aver evidenziato alcuni punti del ricorso, insiste nell'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.10.2021 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Brindisi, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Giumentaro Marco responsabile del reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 2 cod.pen. condannandolo alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 550,00 di multa, esclusa la continuazione ha rideterminato la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cessazione articolato in due motivi. Con il primo, assumendo la violazione degli artt. 63, 178 comma 1, lett. c), 192 cod.proc.pen. e 220 disp. att. cod.proc.pen. e 624 cod.pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) deduce che la Corte territoriale nel rispondere al primo motivo di appello ha ritenuto che l'imputato ha formato il verbale quale cliente fruitore del servizio senza tenere conto che le dichiarazioni ivi contenute avrebbero dovuto essere trasfuse in apposito verbale sottoscritto dall'indagato con conseguente inutilizzabilità delle medesime. Con il secondo deduce ex art. 606, comma 1, lett.

e) in relazione all'art. 133 cod.pen. ed all'art. 53 della I. 24 novembre 1981 n. 689, la mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva breve nella corrispondente pena pecuniaria, oggetto dei motivi di appello.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza con riguardo al secondo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In ragione della fondatezza del secondo motivo del ricorso, che determina l'instaurazione del rapporto processuale, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il reato di furto contestato all'imputato è divenuto procedibile a querela. Il comma 1 dell'art. 85 del citato d.lgs., nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, dispone che, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni dello si:esso d.lgs. 150 del 2022, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (ossia prima del 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Nel caso di specie, dagli atti risulta che non è stata sporta querela dalla persona offesa, neppure entro il 30 marzo 2023, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela. Così decis il 3.6.2023 Il Consig nsore APre 'dente Ma