Cassation annuls appeal sentence due to death of defendant extinguishing the crime without remand.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's sentence converting detention to a fine without remand. The defendant had argued for a lower fine calculation based on Constitutional Court rulings and claimed the crime was extinguished by prescription. The court ruled that the crime was extinguished by the defendant's death in August 2022, rendering the fine conversion legally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The crime is extinguished by the death of the accused, necessitating the annulment of any judgment imposing penalties without remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIERI GIUSEPPE (DECEDUTO) nato a SIENA il 19/01/1943 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata t
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza emessa il 21 gennaio 2022 su rinvio della Corte di Cassazione, disponeva la conversione della pena detentiva inflitta a Pieri Giuseppe in pena pecuniaria, condannandolo alla multa pari a euro 30.000.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia per tre motivi.
3. Con il primo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett b) cod proc pen vizio di violazione di legge in riferimento al calcolo della pena pecuniaria. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.28 del 2022, ha sancito l'eccessiva onerosità della misura dell'importo minimo previsto dalla legge, fissato in €.250,00 per ogni giorno di pena detentiva, precisando che il calcolo debba essere effettuato sull'importo previsto dalla normativa in materia di decreto penale di condanna, pari a euro 75,00 ; pertanto, l'importo della pena ricalcolata era pari ad euro 9.000.
Con il secondo motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. e), il contrasto tra motivazione e dispositivo. La Corte fiorentina aveva affermato, in motivazione, che la pena " risulta sospesa come da precedente decisione del Tribunale, confermata in secondo grado", ma nel dispositivo era stata omessa la relativa statuizione. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. CONSIDERATO :[N DIRITTO 1. Va dichiarata l'estinzione del reato per la sopravvenuta morte dell'imputato Pieri Giuseppe avvenuta il 19 agosto 2022, come risulta dal certificato di morte depositato dal difensore Italo Colaneri.
2. La sentenza impugnata, in conseguenza della estinzione del reato per morte del reo, deve essere annullata senza rinvio.
3. Seguono le statuizioni di cui al dispositivo. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imput