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Sentenza — n. 31521/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction, rejecting nullity claims for late prosecutor conclusions and insufficient evidence review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31521/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected the appellant's appeal against a second-instance conviction for drug cultivation. The appellant argued the appeal was null due to the late delivery of the prosecutor's conclusions and that the lower court failed to properly evaluate evidence regarding marijuana plants and seized substances. The court held that the delay in receiving conclusions did not cause specific prejudice to the defense since the prosecutor's requests were substantively confirmed, and the lower court's reasoning was coherent and not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; Nullity of judgment for late delivery of prosecutor's conclusions requires proof of concrete prejudice to the defense rights, which is absent when the delay does not hinder the evaluation of substantive requests or when the defense could have independently sought a settlement.

Parole chiave

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nullity of judgment late prosecutor conclusions concrete prejudice defense drug cultivation conviction procedural delay appeal imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 23-bis d.l.
Art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.
La detta tardività sarebbe stata dedotta dalla difesa già con le conclusioni scritte depositate nel termine di cinque giorni antecedenti l'udienza (il 24 giugno 2022), evidenzianti la conseguente impossibilità di valutare una richiesta di definizione ex art. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Non è infine pertinente quanto sostenuto dal ricorrente che, al fine di evidenziare il concreto pregiudizio derivante dalla tardiva comunicazione nella fattispecie innanzi descritta, fa riferimento alla mancata richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941
Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; per una compiuta ricostruzione della giurisprudenza di legittimità sul punto si veda altresì, ancorché pronunciatasi in merito a differente fattispec:ie, Sez.
Sez. 4, 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316
281941; per una compiuta ricostruzione della giurisprudenza di legittimità sul punto si veda altresì, ancorché pronunciatasi in merito a differente fattispec:ie, Sez. 4, 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIORINO GIOACCHINO nato a NAPOLI il 30/06/1.968; avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, nel senso dell'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della difesa dell'imputato, nel senso dell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Gioacchino Maiorino per coltivazione di sostanze stupefacenti (ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in ragione del tardivo invio alla difesa (in data 24 giugno 2022) delle conclusioni trasmesse alla cancelleria della Corte d'appello dal Pubblico Ministero il 16 giugno 2022, quindi entro il termine del decimo giorno precedente l'udienza fissata per il 29 giugno 2022. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono la mancanza e comunque l'illogicità della motivazione nella parte in an, in assenza di .elementi probatori sul punto, il giudice di merito avrebbe ritenuto l'imputato responsabile della coltivazione muovendo non solo dalle 15 piante di Marijuana, effettivamente piantate nella serra presente nel suo fondo, ma anche dai 9,5 kg di Marijuana rinvenuti in un bidone presente nel medesimo fondo, che invece l'imputato, a dire della difesa, avrebbe inteso dismettere, nonché dalla sostanza e dal materiale per la coltivazione rinvenuto presso l'abitazione del fratello (Alessandro Maiorino).

3. Le pareti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, complessivamente considerato, non è fondato.

2. Con il primo motivo il ricorrente, che deposita anche documentazione a sostegno della fondatezza della censura, evidenzia di aver ricevuto a cura della cancelleria le dette conclusioni solo il 24 giugno 2022 e non immediatamente rispetto al loro deposito invece tempestivamente eseguito dal P.M. nel termine del decimo giorno antecedente l'udienza del 29 giugno 2022. La detta tardività sarebbe stata dedotta dalla difesa già con le conclusioni scritte depositate nel termine di cinque giorni antecedenti l'udienza (il 24 giugno 2022), evidenzianti la conseguente impossibilità di valutare una richiesta di definizione ex art. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. (conclusioni che sono seguite a precedenti conclusioni del 23 giugno 2022 deducenti la mancata comunicazione delle conclusioni del P.M. e la conseguente impossibilità di valutare la richiesta di cui al citato art. 599-bis). 2.1.

Orbene, deve premettersi che si versa non nell'ipotesi di omessa comunicazione alla difesa delle tempestive conclusioni del P.M. bensì nella diversa fattispecie caratterizzata dalla comunicazione, delle dette conclusioni, non immediata ma comunque avvenuta in tempo utile per il deposito da parte della difesa delle proprie conclusioni. Sicché, trova applicazione il principio di diritto, correttamente richiamato dalla Corte territoriale e in questa sede ribadito, per cui, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23- bis del d.l. n. 137 del 2020 (conv., con modif., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) la trasmissione non immediata delle conclusioni del Pubblico Ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (ex plurimis:

Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; per una compiuta ricostruzione della giurisprudenza di legittimità sul punto si veda altresì, ancorché pronunciatasi in merito a differente fattispec:ie, Sez. 4, 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316). 2.2. Ne consegue che correttamente il giudice d'appello ha escluso l'eccepita nullità, nonostante la tardiva comunicazione delle tempestive conclusioni, per l'assenza di specifica indicazione del concreto pregiudizio derivante dalla detta tardività, e, comunque, in assenza di una concreta violazione del diritto di difesa rispetto a conclusioni con le quali sostanzialmente si chiedeva solo la conferma della sentenza impugnata per l'infondatezza dei motivi d'appello comunque pervenute alla difesa il 24 giugno 2022 rispetto all'udienza fissata per il successivo 29 giugno.

Non è infine pertinente quanto sostenuto dal ricorrente che, al fine di evidenziare il concreto pregiudizio derivante dalla tardiva comunicazione nella fattispecie innanzi descritta, fa riferimento alla mancata richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Tale istituto, difatti, richiede il consenso delle parti e, quindi, un previo accordo con il Pubblico Ministero cristallizzatosi in una richiesta, preventiva rispetto alla trattazione del merito dell'impugnazione, rivolta al giudice d'appello alla cui ritenuta inaccoglibilità, all'esito di decisione in camera di consiglio, segue difatti (ex art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.) la citazione a comparire delle parti per la trattazione dell'appello.

A nulla rileva quindi, al fine della preventiva richiesta di concordato, la tardiva comunicazione alla difesa delle conclusioni inoltrate alla cancelleria dal Pubblico Ministero per l'udienza di trattazione dell'appello, ben potendosi comunque la difesa attivare, a prescindere da qualsivoglia comunicazione di conclusioni, al fine di concordare con l'accusa la pena.

3. Non coglie nel segno, infine, anche la censura di cui al secondo motivo di ricorso, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituirsi al giudicante nella valutazione degli elementi probatori. Con motivazione non sindacabile in questa sede, perché non apparente oltre che coerente e non manifestamente illogica, i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», hanno difatti ritenuto l'imputato responsabile della coltivazione muovendo dalle 15 piante di Marijuana, effettivamente piantate nella serra presente nel suo fondo, oltre che dai 9,5 kg di Manjuana rinvenuti in un bidone presente nel medesimo fondo, valorizzando altresì l'ulteriore sostanza e il materiale per la coltivazione rinvenuto presso la sua residenza anagrafica nonché abitazione familiare, situata a circa 200 mt di distanza (ove risiedeva anche il di lui fratello).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e co