Criminal appeal dismissed because the offense was extinguished by prescription before the final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's decision recognizing the defendant responsible for driving under the influence. Although the defense argued the judgment lacked a page containing essential reasoning, the court prioritized the statutory limitation period. The offense was extinguished by prescription in November 2021, well before the final hearing, rendering the conviction legally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 161 cod. pen.: The court annuls a criminal judgment when the offense is extinguished by prescription, as the limitation period has expired prior to the final judgment, regardless of procedural defects in the reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRETTA CALOGERO nato a PRIZZI il 15/12/1968 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UG lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Marretta Calogero ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Innerese che lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. per essersi posto alla guida di autoveicolo in stato di eb- brezza alcolica. Ravvisato un contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alla quantificazione della pena, disponeva la correzione del dispo- sitivo della sentenza impugnata nella parte in cui la pena era stata indi- cata in mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda, anziché in mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda. Rigettava la richiesta di sospensione condizionale della pena in quanto i precedenti penali in capo al MARRETTA erano di ostacolo ad una valutazione prognostica sull'astensione di quest'ultimo dalla commissione di ulteriori reati.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di MARRETTA Calogero la quale, con un unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge e in particolare dell'art.546 cod.proc.pen. laddove la sentenza di appello risultava mancante di una pagina (n.2) la quale conteneva una parte sostanziale della motivazione, così da disar- ticolare il percorso logico giuridico della stessa e da non consentire di risalire alle argomentazioni che hanno determinato le conclusioni cui era pervenuta la corte distrettuale, così da impedire la valutazione del difen- sore sull'opportunità di procedere a un ricorso per vizi di legittimità.
3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione. Il tempo necessario a prescrivere è infatti maturato in data 17 Novembre 2021 ai sensi dell'art. 157 c.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione delle contravvenzioni, aumentato ad anni cin- que ai sensi dell'art.161 2 comma cod.pen. I periodi di sospensione, pure rilevanti ai fini del computo, in ragione della adesione del difensore alle astensioni dalle udienze proclamate a livello nazionale e per emer- genza COVID, determinano uno slittamento del compimento del termine prescrizionale non influente ai fini del decorso del termine prescrizionale il quale risulta compiuto in epoca di molto antecedente alla udienza di definizione del giudizio dinanzi al giudic:e di legittimità. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di vio- lazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di li- quida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le do- glianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere consi- derate, soprattutto in relazione al profilo processuale concernente la in- tegrità e sufficienza motivazionale del provvedimento impugnato.
4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza im- pugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 Aprile 2023 Il consigl