Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31515/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal court decision for omitting to rule on conditional sentence suspension request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Venice Court of Appeal's decision regarding the conditional suspension of sentence due to a total omission of pronouncement. The appellant argued that the appellate judge was legally required to address the request for suspension, which had been explicitly raised in the defense memo and noted in the reserved conclusions section of the judgment. The court held that by failing to confront this request even to exclude its applicability, the lower court committed a procedural error warranting annulment and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.; The appellate court must address any request for conditional suspension of sentence raised by the defense, even if only noted in the reserved conclusions, and cannot omit a ruling on the matter.

Parole chiave

Generato dall'IA
omission of pronouncement conditional suspension of sentence appellate court duty defense memo request remittal for new trial sanzioni penali recidiva nell'infrazione tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.2, n.46981 del 12/10/2016, Grigoroi
Si impone pertanto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente a tale profilo (sez.2, n.46981 del 12/10/2016, Grigoroi, Rv.268402, sez.4, n.3746 del 21/01/2020, Marrocu Rv.278285; rv 282562) con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
sez.4, n.3746 del 21/01/2020, Marrocu
Si impone pertanto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente a tale profilo (sez.2, n.46981 del 12/10/2016, Grigoroi, Rv.268402, sez.4, n.3746 del 21/01/2020, Marrocu Rv.278285; rv 282562) con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOLPATO SANDRO nato a FARRA DI SOLIGO il 03/05/1965 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di Appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento del giudice di legittimità limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena nei confronti di VOLPATO Sandro, in relazione alla coltivazione di tre piante di marijuana e di detenzione di sostanza stupefacente della stessa specie, in mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 3.000 di multa.

2. VOLPATO Sandro, mediante il proprio difensore, propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, pure richiesta con memoria difensiva nel giudizio cartolare di rinvio, sostenendo che il giudice del rinvio era tenuto a pronunciarsi in quanto sollecitato e comunque anche di ufficio, ai sensi dell'art.597 coma 5 cod.proc.pen.

3. Il motivo di ricorso è fondato atteso che il giudice di rinvio pure sollecitato dalla difesa dell'imputato con memoria difensiva e pure avendo riportato nella parte della sentenza, riservata alle conclusioni, la richiesta proveniente dalla difesa dell'imputato del riconoscimento del relativo beneficio, nel corpo della decisione adottato ha del tutto omesso di confrontarsi con tale richiesta, sia pure per escludere la ricorrenza delle condizioni legittimanti, incorrendo pertanto in totale omissione di pronuncia. Si impone pertanto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente a tale profilo (sez.2, n.46981 del 12/10/2016, Grigoroi, Rv.268402, sez.4, n.3746 del 21/01/2020, Marrocu Rv.278285; rv 282562) con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 Aprile 2023.