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Sentenza — n. 31514/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for driving under influence based on blood test results.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving under the influence of drugs. The appellant argued that no symptoms existed to confirm current intoxication despite positive lab results, but the court found these arguments generic and lacking specific critique. The court reasoned that the district judge correctly relied on the high concentration of active principles in the blood sample to justify the medical assessment of altered state, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and lack necessary criticism of the lower court's reasoning, provided the decision is linear and congruent with the evidence.

Parole chiave

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driving under influence blood alcohol test inadmissible appeal manifestly unfounded criminal procedure code drug intoxication medical assessment reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e„ a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 116 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).
sez.4, n.43486 del 13/06/2017, Giannetto
n.6995 del 9/01/2013, Notarianni
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUNIR KHALED nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MOUNIR Khaled ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Milano la quale lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di guida in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti da cui era conseguito un sinistro stradale e, esclusa la recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di ar- resto ed euro 1.400 di ammenda.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge laddove la responsabilità era stata ritenuta in assenza di alcun elemento sintomatico che, pure a fronte degli accertamenti di laboratorio, potesse confermare l'attualità dell'assunzione delle sostanze stupefacenti e, conseguentemente, la ri- correnza dello stato di alterazione alla guida.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. Invero il giudice distrettuale ha puntualmente evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, come lo stato di alterazione sia stato accertato sulla base della valutazione di un sanitario il quale, a fronte dei risultati degli esami ematochimici, in considerazione dell'elevata concentrazione di principio attivo rilevata nel campione di sangue, aveva refertato che ricorreva compatibilità tra lo stato di alterazione psicofisica e la condotta di guida.

La valutazione risulta del tutto coerente con le risultanze processuali e fondata su di un accertamento biologico (analisi del sangue) che, a differenza da quello su altri liquidi biologici (urine), è idoneo a indicare la concentrazione dello stupefacente nel sangue e nella specie i valori risul- tati all'esito dell'accertamento (cinque volte superiori alla norma) giusti- ficavano la valutazione operata dal sanitario in termini di compatibilità, a prescindere da ogni riferimento alla presenza di indici sintomatici (sez.4, n.43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv.272909; n.6995 del 9/01/2013, Rv.254402, Notarianni).4.

Essendo il ricorso inammissibile e„ a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. :L86 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 Aprile 2023 Il consigliere