Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and explicit statutory bar on mitigating circumstances vs recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for acquittal based on personal drug use and lack of minor offense status, but the court found these arguments generic and unsupported by specific factual critique. Furthermore, the court ruled that the statutory prohibition against weighing generic mitigating circumstances against recidivism rendered the third ground of appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 69 comma 4 in relazione all'art. 99 comma 4 cod. pen. The appeal is inadmissible if arguments are generic and lack specific critique, and generic mitigating circumstances cannot prevail over recidivism due to explicit statutory prohibition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PESCI CLAUDIO nato a MACERATA il 29/12/1948 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Pesci Claudio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Fermo che lo ha riconosciuto colpevole della detenzione di dieci confezioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti cieneriche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante contestata ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione e di euro 20.000 di multa, disponendo la confisca del denaro in sequestro rinvenuto presso l'abitazione.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del PESCI il quale ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo motivo assume violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia assolutoria in presenza di quantitativo di stupefacente compatibile con la destinazione ad uso personale. Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge per la mancata sussunzione della fattispecie sotto il paradigma dell'art.73 comrna 5 Dpr 309/90. Con una terza articolazione denuncia difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva e al mancato giudizio di prevalenza delle circo- stanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che i primi due motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la deci- sione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, (3altelli). La sen- tenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e per- tanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risul- tano meramente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Manifestamente infondati sono in particolare le censure concernenti la destina- zione dello stupefacente all'uso personale e al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata mo- tivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili, le modalità della condotta monitorate, il contesto cri- minale in cui il ricorrente risultava inserito, la presenza del corredo sintomatico di una florida e non modesta attività di spaccio (bilancino di precisione, materiale vario di confezionamento, somme di denaro in contanti in taglio non elevato.
2. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa in- trodotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposi- zione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass.
S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale propo- sito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è pos- sibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass.
Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).Orbene un siffatto compito è stato puntualmente as- solto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantita- tivo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento decisamente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole ca- pacità diffusiva.
3. Inammissibile è altresì il terzo motivo di ricorso laddove da un lato la corte distrettuale ha dato conto, con coerente e non illogica trama motivazionale, che l'episodio in oggetto rappresentava l'ennesima manifestazione di una capacità criminale mai sopita, espressione di una particolare antidoverosità e frutto di una perseveranza nel crimine di assoluto rilievo, tenuto conto delle modalità dell'azione e del fatto che lo stesso, al momento del fatto, risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari A fronte del riconoscimento della recidiva si presenta manifestamente infon- data la pretesa del ricorrente di essere ammesso al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche stante l'espresso divieto di cui all'art.69 comma 4 in relazione all'art.99 comma 4 cod.pen.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma