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Sentenza — n. 31511/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for negligent injury due to missing mandatory administrative license suspension sanction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31511/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed a conviction for negligent injury, arguing the lower court omitted the mandatory administrative sanction of license suspension. The court found the conviction valid but annulled the judgment regarding the sanction because the Constitutional Court had removed the automatic revocation rule, requiring judicial discretion. Consequently, the case was remitted to the Tribunal to determine the appropriate suspension period based on statutory guidelines.

Regesto Legislator

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Art. 222 Codice della Strada; Art. 590 bis c.p.; The court must apply administrative sanctions of license suspension for negligent injury offenses, but the Constitutional Court's ruling requires judicial discretion rather than automatic revocation, necessitating a specific determination of the suspension duration.

Parole chiave

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negligent injury license suspension administrative sanction judicial discretion Constitutional Court ruling remittal to tribunal mandatory sanction guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 222 Codice della Strada
Art. 590 bis c.p.
Art. 218 comma 2 Codice della Strada
Art. 448 comma 2 bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sezione 6, 20/11/2008, PG in proc.Cuomo
sezione 2, 26/11/2013, PG in proc.Cargnello
sezione 0 n.21369 del 26.9.2019, Melzani
sezione 5, 13/11/2019, Letizia Anna Maria
sezione 4, n.5513 del 09/11/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: OMO MARVIN nato il 24/06/1973 avverso la sentenza del 10/02/2021 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. La difesa di OMO Marvin ha depositato memoria difensiva chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Padova dichiarava OMO Marvin colpevole del reato di cui all'art.590 bis cod.pen., commesso in Padova in data :29 Ottobre 2017 e lo condannava alla pena di giustizia.

2. Avverso la suddetta sentenza insorge il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, denunciando violazione di Ilegge in relazione alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca ovvero della sospensione della patente di guida.

3. Il Sostituto procuratore generale presso la Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso deve essere accolto in quanto è stata :lel tutto omessa una statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art.222 C.d.S. in ipotesi di reato colposo da cui derivano lesioni personali gravi o gravissime. Invero con la sentenza devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20/11/2008, PG in proc.Cuomo, Rv. 241611; sez.2, 26/11/2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 n.21369 del 26.9.2019, Melzani Rv.279349; .sez.5, 13/11/2019, Letizia Anna Maria, Rv.277552). 4.1 Va peraltro evidenziato che, ai sensi dell'art.222 Cod.della Strada, è venuto meno l'automatismo sanzionatorio secondo cui alla violazione dell'art.590 bis cod.pen. consegue la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida senza alcuna possibilità di esercizio di un apprezzamento discrezionale da parte del giudice. 4.2 Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell'art.222 comma 2 quarto periodo Codice della Strada in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, anche qualora ricorrano ipotesi aggravate tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatric di cui agli art.589 bis e 590 bis cod.pen., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienza, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma. 4.2 Dal quadro normativo così modificato dall'intervento della Corte Costituzionale discende che, nella specie, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria da applicare, per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla natura e alla graduazione della stessa, la quale segue di diritto alla pronuncia di merito, la cui individuazione va pertanto rimessa al Tribunale di Padova sulla base dei parametri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S., applicabili anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (sez.4, n.5513 del 09/11/2017, Rv.271661).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 Aprile 2023 I