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Sentenza — n. 31502/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding pandemic court session nullity and sentencing adjustments for drug trafficking.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31502/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Besnik Gostivari against a second-instance judgment that reduced his sentence for drug trafficking. The appellant argued that the appellate court's chamber session was null due to the failure to hold a physical hearing with his justice collaborator, despite his request. The court found no nullity because the defendant had previously and subsequently renounced his right to participate in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen; d.l. 28 ottobre 2020, n. 137: The absence of a physical hearing with a justice collaborator does not render a chamber session null if the defendant has explicitly renounced their right to participate.

Parole chiave

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pandemic court session justice collaborator participation procedural nullity drug trafficking sentencing renunciation of rights partecipazione alla procedura censure procedurali adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

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Art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen
Violazione dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen e dell'art.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
pen e dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
art. 62-bis cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis e 133 cod.
art. 133 cod. pen
artt. 111 Cost
176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, Zitouni Najeh Ben Tahar
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GOSTIVARI BESNIK nato il 15/11/1973 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUG:iA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; aclítor il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurai:ore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia, in veste di Giudice del rinvio - a seguito di annullamento, da parte di questa Quarta sezione, della sentenza resa il 17/07/2019 dalla Corte di appello di L'Aquila nei confronti di Ghostivari Besnik, per difetto della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al domicilio eletto dall'imputato presso il Servizio Centrale di protezione, nel periodo per il quale è stato riconosciuto il programma di protezione -, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila per avere disapplicato la contestata recidiva, ha rideterminato in anni 6 di reclusione la pena complessiva inflitta all'imputato, chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di una pluralità di reati dli cui agli artt. 73„ comma 1 e 80, comma 2, del medesimo decreto, per avere importato e ceduto, in concorso con altri, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina.

2. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen e dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. Nullità della sentenza per aver fissato udienza camerale non partecipata, nonostante l'espressa richiesta del collaboratore di giustizia a trattare il processo con la sua partecipazione in presenza. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis e 133 cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Seppure questa Corte abbia chiarito che, in tema di disciplina emergenziale da pandemia COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto per altra causa - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con Pirricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, Zitouni Najeh Ben Tahar, Rv. 283143 - 01), deve osservarsi che, nel caso in esame non sussiste la denunciata nullità.

Invero, come evincibile dall'esame degli atti, il Gostivari aveva rinunciato a partecipare al processo già in data 05/11/21, dovendosi pertanto ritenere corretta la avvenuta fissazione dell'udienza nelle forme del processo cartolare a seguito della rinnovazione della citazione. Inoltre, come evidenziato nella sentenza impugnata, il Gostivari, successivamente, in data 20/04/22, e dunque due giorni prima dell'udienza, aveva nuovamente rinunciato alla richiesta di presenziare, sicché ogni eventuale vizio può ritenersi sanato per avervi l'imputato fatto acquiescenza, atteso anche che il motivo della rinuncia, per come indicato nel ricorso, risulta meramente supposto.

Quanto alla modulazione della pena, corretta appare la dosimetria ritenuta dal Giudice di appello con valutazione cha ha tenuto conto del notevole disvalore delle condotte e in assenza di elementi favorevoli rilevanti ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Consig