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Sentenza — n. 31251/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court order invalidating detention for drug possession, ruling flagrant offense exists due to permanent nature of crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed a lower court order that had invalidated a delayed arrest warrant for two men regarding drug possession. The lower court rejected the arrest because the officers did not directly observe the defendants physically handling the drugs at the garage. The Supreme Court annulled this decision, ruling that the crime of illegal drug possession is permanent and that flagrant offense status persists until the seizure is completed. Consequently, the arrest executed immediately after the seizure was deemed lawful despite the lack of direct physical observation.

Regesto Legislator

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Art. 380, lett. h), 382, commi 1, 2, 3 cod. proc. pen.; The state of flagrant offense for permanent crimes like illegal drug possession persists until the cessation of the act or completion of the seizure, validating arrests executed immediately thereafter even without direct physical observation.

Parole chiave

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flagrant offense drug possession permanent crime seizure completion precautionary detention direct observation police investigation inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 380, lett. h) c.p.p.
Art. 382, commi 1, 2, 3 c.p.p.
In relazione specifica al reato contestato nel caso in esame, va quindi rilevato che la fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente è di natura permanente; conseguendone che la flagranza di esso perdura, secondo quanto prevede l'art. 382 comma terzo cod.
Art. 391, comma 4 c.p.p.
Art. 9 L. n. 146/2006
artt. 110 cod.pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Perugia non ha convalidato l'arresto in flagranza differito eseguito dalla polizia giudiziaria il 2/3/2023 nei confronti di Michele Priore e Omar Munzi - in relazione al reato previsto dagli artt. 110 cod.pen., 73, commi 1, 4 e 6 e 80, comma 2, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8015 del 11/12/2002, Bangrazi
Sez. 6, n. 751 del 27/02/1995, Malservigi
Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Baye
Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Baye, Rv.
Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri
Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PERUGIAnel procedimento a carico di: PRIORE MICHELE nato a ASSISI il 14/01/1997 MUNZI OMAR nato a PERUGIA il 09/08/1999 avverso l'ordinanza del 04/03/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Perugia non ha convalidato l'arresto in flagranza differito eseguito dalla polizia giudiziaria il 2/3/2023 nei confronti di Michele Priore e Omar Munzi - in relazione al reato previsto dagli artt. 110 cod.pen., 73, commi 1, 4 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo a) dell'imputazione provvisoria l - contestualmente applicando nei confronti del Priore la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti del Munzi la misura degli arresti domiciliari, in riferimento a un capo di imputazione riferito anche a ulteriori fattispecie previste dall'art.73, commi 1 e 4, T.U. stup..

Il giudice procedente ha premesso che l'arresto degli indagati era avvenuto alla data del 2/3/2023 in relazione al disposto dell'art.9 della 1.16/3/2006, n.146 e che il provvedimento precautelare era stato preceduto da un'attività di intercettazione eseguita nei loro confronti e dal sequestro di sostanza stupefacente eseguito - all'interno di un garage nella loro disponibilità - nella notte tra il 24 e il 25/2/2023, con successive \ predisposizione di un verbale di arresto in flagranza differito; ha quindi osservato che l'atto di cui si era ritardata l'esecuzione presupponeva comunque una situazione di flagranza nel reato a carico degli indagati e che, però, tale situazione non sussisteva al momento dell'intervento degli operanti, i quali avevano fatto accesso nel locale senza farsi scorgere dai suddetti e senza osservarli direttamente nell'attività di trasporto o detenzione dello stupefacente; ha quindi ritenuto insussistente il presupposto della flagranza, in quanto i due indagati non erano stati colti nell'atto di commettere il fatto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, articolando un unitario motivo di impugnazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione dello, legge penale in relazione all'art.380, lett. h), 382, commi 1 e 2 e in riferimento all'art.391, comma 4, cod.proc.pen., per insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di insussistenza dello stato di flagranza. Ha dedotto che il giudice procedente avrebbe omesso di considerare, ai fini della sussistenza dello stato di flagranza, la presenza di elementi già noti agli operanti e da ritenersi univoci e decisivi; nonché nell'interpretare la nozione di detenzione illecita, presupponendo erroneament:e che dovesse sussistere un necessario rapporto fisico tra il detenente e l'oggetto detenuto;ha altresì dedotto che la sussistenza dello stato di flagranza presupponeva una condizione - del tutto verificata nel caso di specie - di contestualità tra il comportamento di un soggetto costituente reato e il fatto percettivo dell'ufficiale di polizia giudiziaria e che poteva eventualmente essere arricchito anche sulla base di conoscenze anteriori all'esecuzione del provvedimento precautelare; ha quindi riassunto gli esiti delle attività di indagine compendiate nel verbale di arresto, sulla base delle quali risultavano già univoci elementi nei confronti degli indagati sin dalla data del 23/2/2023, con la conseguenza che la condotta della polizia giudiziaria doveva ritenersi necessitata e obbligata a procedere all'arresto seppure nella forma ritardata ai sensi dell'art.9 della I. n.146/2006.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'indagato Munzi ha fatto pervenire memoria nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il giudice procedente ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto del 25/2/20239 la cui esecuzione è stata differita alla data del 2/3/2023, in relazione al disposto dell'art.9, comma 6, della 1.16/3/2006, n.146, ai sensi del quale: «Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore». Specificamente, il giudice ha ritenuto insussistente il presupposto della flagranza, in relazione al disposto dell'art.385 cod.proc.pen., in quanto gli indagati non erano stati direttamente osservati nell'attività di trasporto ovvero di detenzione della sostanza stupefacente.

3. Va quindi premesso che lo stato di flagranza, come definito dell'art.382 cod.proc.pen., ha quale caratteristica intrinseca il rapporto di simultaneità tra il fatto reato e la sua scoperta e che il sintagma «nell'atto di commettere un reato» utilizzato nella predetta disposizione comprende, oltre che l'ipotesi in cui il reato sia stato appena consumato, anche quella in cui la consumazione stessa sia ancora in itínere; in relazione specifica alla fattispecie di reato permanente, deve altresì ritenersi che lo stato di flagranza duri fino al momento in cui non sia cessata la permanenza medesima, dovendosi ritenere che in tale caso possa riconoscersi la sussistenza della flagranza anche quando è decorso solo il tempo necessario all'espletamento di attività di indagine dirette a rintracciare il responsabile (Sez. 6, n. 8015 del 11/12/2002, dep. 2003, Bangrazi, Rv. 223813).

In relazione specifica al reato contestato nel caso in esame, va quindi rilevato che la fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente è di natura permanente; conseguendone che la flagranza di esso perdura, secondo quanto prevede l'art. 382 comma terzo cod. proc. pen., fino alla cessazione della permanenza e, quindi, in caso di sequestro della sostanza stupefacente, fino al compimento di esso e con l'ulteriore conseguenza che l'arresto operato contestualmente o immediatamente dopo il sequestro deve, pertanto, considerarsi avvenuto nella flagranza del reato (Sez. 6, n. 751 del 27/02/1995, Malservigi, Rv. 201191;

Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Baye, Rv. 245200).

4. Nel caso di specie, sulla base delle evidenze investigative richiamate dall'ufficio ricorrente, va quindi rilevato che - specificamente sulla scorta delle intercettazioni ambientali disposte sulla vettura nella disponibilità del Priore - dalle stesse risulta che il 23/2/2022 quest'ultimo aveva ricevuto una fornitura di sostanza stupefacente di tipo hashish a che tanto lo stesso indagato quanto il Munzi, ivi recatOsi a bordo dei propri mezzi, avevano provveduto congiuntamente a occultare presso il garage dell'abitazione sita in Perugia alla via Madonna Alta n.37, nella disponibilità dello stesso Priore.

Richiamando quindi il principio in base al quale in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084; Sez. 5, n. 49340 16/09/2019, P., Rv. 278382, tra le altre), deve ritenersi che - pure in assenza di una percezione diretta del contatto fisico tra gli indagati e la sostanza stupefacente - gli elementi di indagine raccolti dalla polizia giudiziaria fossero assolutamente univoci nel far dedurre una situazione di detenzione della sostanza stupefacente da parte dei due indagati e, attesa la correlativa natura di reato permanente della fattispecie, che sussistesse conseguentemente lo stato di flagranza nel momento in cui è stato redatto (lo stesso giorno) il verbale di arresto, la cui esecuzione è stata poi differita ai sensi dell'art.9 della I. n.146/2006.

Deve quindi ritenersi che la polizia giudiziaria abbia operato l'esecuzione della misura precautelare nel rispetto delle disposizioni di riferimento.

5. Per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio in quanto l'arresto in flagranza è stato legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è