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Sentenza — n. 31250/2023 — snpen Generato dall'IA

Indemnity claim dismissed due to applicant's grave fault in threatening behavior during detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of an indemnity for unjust detention. The applicant, Antonio Voci, had been held in pre-trial custody after a prosecutor noted threatening behavior in a recorded phone call. The court found that this conduct constituted grave fault, legally barring the claim for compensation despite the eventual acquittal in the criminal trial.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.p.; Art. 100-bis c.p.p.: The judge of indemnity may deny compensation if the applicant's own grave fault, such as threatening behavior during detention, legally precludes the right to the remedy.

Parole chiave

Generato dall'IA
indemnity for unjust detention grave fault exclusion pre-trial custody behavior threatening conduct inadmissible appeal azione di risarcimento danni da sequestro indennizzo per carcerazione preventiva confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.p.
Art. 100-bis c.p.p.
art. 27 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017
Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv.
Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014
270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep.
Corte Cost. n.186 del 2000
sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOCI ANTONIO nato a SELLIA MARINA il 20/09/1966 avverso l'ordinanza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 13 febbraio 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da Voci Antonio per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 23.7.2011 alli 8.11.2013 in regime di custodia cautelare in carcere, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme. In particolare il Voci era stato tratto in arresto a seguito di provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Catanzaro il 20.7.2011 per avere, in concorso con altri indagati, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia a mano armata e violenza, costretto e tentato in altra occasione di costringere Corapi Domenico Mirco a consegnare loro somt di denaro procurandosi un ingiusto profitto.

Il Gip del Tribunale di Lamezia Terme in data 23.7.2011, pur non convalidando il fermo, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere dichiarando al contempo la propria incompetenza e trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro che in data 27.7.2011 aveva richiesto ex art. 27 cod.proc.pen. l'applicazione di misure cautelari. Il Gip presso il Tribunale di Catanzaro in data 1.8.2011 aveva confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere escludendo l'aggravante di cui all'art. 7 della I. 12.7.1991 n. 20:3, originariamente contestata.

Quanto al merito, con sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 8.11.2013 il Voci veniva assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste con conseguente dichiarazione di cessazione della misura cautelare in atto e immediata liberazione. A seguito di appello proposto dall'Ufficio di Procura, con sentenza del 12.5.2016, la Corte d'appello di Catanzaro aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ravvisando un fatto diverso da quello oggetto di contestazione e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Proposto ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione in data 28.3.2017 aveva annullato la predetta sentenza con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. La Corte d'appello di Catanzaro, in sede di rinvio, aveva confermato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado con sentenza del 10.1.2018, divenuta irrevocabile il 30.5.2019 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale.Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale ed avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuandox nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. la manifesta illogicità della motivazione. Si assume che il giudice della riparazione ha errato nel ritenere rilevante la conversazione di cui all'annotazione di servizio del 19.7.2011 intercorsa tra Corapi e Voci atteso che il Voci veniva riconosciuto con buona percentuale di probabilità dall'operante di RG. ma che quest'ultimo non aveva svolto alcun accertamento sull'intestatario dell'utenza da cui proveniva la telefonata.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201).

La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri).

L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957).

2. A tali principi, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto il giudice della riparazione, che ha offerto adeguata giustificazione della ricorrenza della condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa grave in capo al ricorrente. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto ostativo al riconoscimento della riparazione il contenuto della conversazione menzionata nell'annotazione di servizio del 19.7.2021 nella quale l'operante di P.G. dava atto dell'ascolto da parte sua di alcuni stralci di una telefonata intercorsa tra il Coi-api ed il Voci in cui quest'ultimo dapprima assumeva un tono minaccioso ed urlava; poi, accortosi che la telefonata era in viva voce1 aveva completamente cambiato tono.

Tale elemento, ritenuto non controverso, veniva valutato dalla Corte di merito alla luce delle dichiarazioni rese dal Corapi n, in sede di denuncia orale sporta presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Catanzaro Lidorove aveva riferito di essere vittima di estorsione da parte del Voci coadiuvato da Gentile Luca, dichiarazioni la cui genuinità non era stata esclusa nel giudizio di merito. Nel medesimo senso, peraltro, deponevano anche le dichiarazioni rese dalla compagna del Corapi, la quale aveva confermato di aver sentito il Voci minacciarlo.

In tale quadro la conversazione telefonica dianzi citata ha condivisibilmente costituito nel ragionamento della Corte territoriale un elemento di sicura valenza sinergica rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare nei riguardi dell'odierno istante e come tale ha costituito una legittima causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione, alla luce dell'autonomia sussistente tra il giudizio di riparazione ed il giudizio penale di cognizione. In conclusione, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 «cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così