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Sentenza — n. 31249/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to formal withdrawal of appeals by the defendants.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Julian Sufali and Karina Gramoz inadmissible because both defendants formally withdrew their objections. Although the lower court had sentenced them for tax fraud, the defendants submitted written renunciations to their appeals before the case reached the Supreme Court. The court ruled that such withdrawals are irrevocable and immediate, resulting in the automatic dismissal of the proceedings under the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal, irrevocable withdrawal of appeal by the appellant renders the appeal inadmissible, leading to the dismissal of the case and the imposition of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of appeal Criminal Procedure Code irrevocable renunciation costs of proceedings termine processuale perentorio ritardo ingiustificato dell'azione penale censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
In applicazione dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In applicazione dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SUFALI JULIAN (RINUNCIANTE) nato il 14/03/1989 KARINA GRAMOZ (RINUNCIANTE) nato il 09/09/1974 avverso la sentenza del 08/02/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Sufali Julian la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa e nei confronti di Karina Gramoz la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa entrambi un relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Entrambe le difese hanno depositato presso la Cancelleria le rinunzie ai rispet- tivi ricorsi sottoscritte dagli interessati. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consi- stente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'ef- fetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura spe- ciale in tal senso. La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen..

4. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2