Cassation appeal dismissed for inadmissibility as procedural defect regarding defense delay is not a ground for challenging plea bargain sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged procedural defect regarding the defense lawyer's delay does not fall within the statutory grounds for challenging plea bargain sentences. The appellant argued that the judge wrongly refused a postponement due to a prior hearing, claiming a violation of the right to defense. The Court ruled that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to plea bargains to specific legal errors, excluding procedural delays unless they affect the formation of the defendant's will.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding procedural delays in scheduling unless they impact the formation of the defendant's will.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KWASI STEVEN nato il 01/01/1975 avverso la sentenza del 24/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc pen., l'applicazione della pena nei riguardi di Kwasi Steven, in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti .
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Giudice illegittimamente tratto il processo senza accogliere l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, impegnato in data concomitante per una udienza fissata precedentemente. Erroneamente era stato negato il rinvio sulla base del presupposto che si trattava di procedimento per il quale non sarebbe stata prevista la presenza delle parti. La decisione impugnata era contraddittoria, perché comunque il processo era stato trattato alla presenza del difensore, nonostante la deduzione del legittimo impedimento.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. E' noto come, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103, sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, solo laddove sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, se tale errore sia manifesto e risulti evidente dal testo del provvedimento impugnato; se si deducano vizi attinenti alla formazione della volontà dell'imputato; nelle ipotesi di illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate o in caso di difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
3. Il vizio lamentato non è previsto tra le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.(Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018,Rv. 272014Sez. 6, Sentenza n. 103 2 del 07/11/2019, Rv. 27833, Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761). Né è ravvisabile una ipotesi dli difetto di contraddittorio, atteso che il difensore era presente alla udienza di trattazione del processo.
4. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 giugno 2023 Il Consigliere este