Italian court dismisses unjust detention compensation claim where one charge was prescribed, barring full acquittal. Dismissed. Compensation denied when one charge's prescription alone justifies detention. Court ruled prescription bars compensation even if other charges were acquitted. Key issue: partial acquittal vs. compensation eligibility. Outcome: claim rejected. Legal principle: prescription precludes unjust detention remedy. Case dismissed. Statutory basis: Art. 314 Code of Criminal Procedure. Precedent: similar cases rejected. Lawyer query: My client was detained for multiple charges, acquitted on some but others prescribed. Opposing party argues prescription bars compensation. What can I do? Is this possible?
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court's rejection of a claim for compensation for unjust detention. The applicant, Visentini, was detained based on multiple charges, some of which were later acquitted while others were extinguished due to prescription. The court held that the prescription of even a single charge, sufficient to justify the detention, precludes the right to compensation, regardless of acquittals on other charges. Consequently, the claim was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314, comma 1, cod. proc. pen.; In cases of unjust detention based on multiple charges, the prescription of even one charge sufficient to justify the measure precludes the right to compensation, rendering acquittals on other charges irrelevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VISENTINI ELISABETTA nata a Vercelli il 16/06/1955 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette/ le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Tonino ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da 'Visentini Elisabetta, in relazione alla privazione della libertà personale subita in carcere dal 6.03.2012 al 4.06.2012, in relazione ai reati di maltrattamenti, estorsione tentata di cui ai capi 2,4,5 della rubrica, imputazioni per le quali era stata assolta con riferimento ai capi 4 e 5 per insussistenza del fatto e prosciolta per intervenuta prescrizione quanto ai reati di maltrattamenti di cui al capo 2 2.
La Corte di Appello di Torino dava atto che la ricorrente era stata sottoposta alla misura cautelare in carcere a seguito dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Vercelli e che, quanto ai fatti storici relativi ai capi 4 e 5, non erano stati esclusi dal giudice del dibattimento che aveva valutato le prove assunte non sufficienti a supportare una pronuncia di condanna penale; mentre, con riferimento al capo 2, dichiarato estino risulta che la imputata ha posto in essere i comportamenti contestati nei confronti dei minori e ciò vale comunque a ritenere sussistente la colpa grave se non in alcuni casi un contegno ostativo doloso che ha giustificato la misura cautelare. 2.1.
Il Giudice della riparazione ha ritenuto che la dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione precludesse comunque il diritto alla riparazione in quanto il capo 2 era suscettibile di integrare anche in via autonoma il titolo cautelare idoneo.
3. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Visentini Elisabetta articolando il seguenti motivi I) Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 314 comma 3 cod.proc.pen. in quanto la Visentini si era sottoposta a vari interrogatori in sede di indagine per chiarire la propria posizione e le emergenze difensive hanno trovato pieno riscontro in sede dibattimentale con l'assoluzione piena per i reati di tentata estorsione, neutralizzando così i gravi indizi valutati dal Gip con l'ordinanza cautelare.
Quanto a capo 2 con riferimento a M. L. il reato era prescritto già prima della emissione della custodia cautelare in quanto commesso il 25.10.2006, mentre per le posizioni degli altri minori la pronuncia di proscioglimento per prescrizione è un fatto neutro che non può valere ai fini della valutazione della colpa grave.4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso. 5.L'avvocatura Generale dello stato costituitasi con memoria in atti ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento anche in quanto non autosufficiente 2. Il diritto alla riparazione viene riconosciuto, in via principale, nel comma 1 dell'art. 314 cod. proc.pen., con riferimento all'ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia della custodia carceraria che di quella domiciliare), la cui ingiustizia (cosiddetta ingiustizia sostanziale) derivi, non da elementi afferenti al momento della sua applicazione bensì dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie formule in facto o in iure previste.
Il riconoscimento del diritto è esplicitamente subordinato alla condizione della inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa della custodia stessa. 2.1. Ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod.proc.pen., il diritto alla riparazione spetta anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen..
Nel caso di specie si adombra in maniera generica che per alcuni minori persone offese del reato di maltrattamenti il fatto delittuoso era già prescritto prima della iscrizione della notizia di reato ma in realtà nulla .si allega né si indica supporto. Nel caso di specie posto che il provvedimento restrittivo della libertà era basato su più contestazioni, con riferimento ai capi 4 e 5 per i quali c'è stata sentenza di assoluzione il Giudice della riparazione ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelano eclatante negligenza, imprudenza fornendo del convincimento conseguito una motivazione che in quanto adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez.
U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato infatti che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764).
2. La valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale, in ordine alla sussistenza di profili di colpa grave emergenti dalla condotta posta in essere dal richiedente, si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato. Come sopra ricordato, la Corte di Appello, nella pars construens della ordinanza impugnata, ha osservato che sussistevano le condizioni ostative al riconoscimento dell'equa riparazione, tenuto conto dei comportamento macroscopicamente negligente o imprudente che ha indotto l'Autorità Giudiziaria ad un intervento doveroso .L'ordinanza impugnata lumeggia adeguatamente la condotta posta in essere dal richiedente, rispetto al profilo della rimproverabilità colposa a fol 3 e fol 4 ; il provvedimento in esame appare del tutto coerente rispetto alle linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
3. Quanto al capo 2 la pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato i per intervenuta prescrizione è autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà per l'intero periodo e perciò stesso impedito il sorgere del diritto. In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso, giacché l'interessato, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare).
Al riguardo, si è osservato (cfr./L\ Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. Inoltre l'ordinamento giudico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, proclami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607).Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018 Cc. (dep. 18/05/2018) Rv. 273264 — 01).
4. Al rigetto del ricorso segue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle