Cassation court dismisses appeal for compensation denial due to serious fault in criminal conspiracy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the request for compensation for unjust detention. The appellant argued that his minor associations and passive conversations did not constitute serious fault, while the state contended his conscious participation in preparatory acts and frequent contact with organized criminals proved otherwise. The court ruled that the lower court correctly applied established principles regarding contiguity in criminal conspiracy, finding the appellant's behavior sufficient to bar compensation despite his acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314, 1° comma cod. proc. pen.; The right to compensation for unjust detention is barred by serious fault when the detainee, aware of others' criminal activity, engages in conduct demonstrating contiguity with the crime, even if acquitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 28/01/1984 avverso l'ordinanza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni del PG dr. Pasquale Serra D'Aquino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1. Carosiello Giovanni, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per 449 giorni, di cui 285 in carcere, in relazione ai delitti di concorso in rapina aggravata, sequestro di persona, porto di arma ed altro, per i quali era stato successivamente prosciolto. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il comportamento del Carosiello aveva dato corso all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
E ciò in quanto il Carosiello aveva avuto frequentazioni con Carosiello Michele, Cirulli Alessandro, Lanza Giuseppe, Costantino Luigi, Lionetti Valerio e Dibenedetto Vito, tutti condannati anche per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine ed era stato presente nella fase preparatoria della rapina per il quale era stato posto in vinculis.
2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., articolando i seguenti motivi: 2.1. la motivazione è illogica ed incongrua, poiché le condotte individuate non integrano la colpa grave ostativa e non si considera che esse furono occasionali; né si spiega perché essere sarebbero state concausa dell'adozione della misura custodiale. Vengono richiamate circostanze trascurabili e senza riscontro. 2.2. la motivazione incorre nella falsa applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. ed è viziata perché individua la colpa grave in condotte inconsistenti (si cita il coinvolgimento passivo in una conversazione dal contenuto vago), smentite dalla sentenza assolutoria, senza saper indicare una condotta specifica di apprezzabile durata.
Alla quale mancherebbe, in ogni caso, l'idoneità ad indurre in errore l'autorità giudiziaria. Inoltre il silenzio dell'indagato non può costituire condotta colposa rilevante ai fini del diritto alla riparazione, tanto più che esso non ha avuto alcun ruolo nella valutazione della prova a carico.
3. Con memoria depositata il 27.2.2023 si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo l'infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. A fronte dei rilievi mossi con il ricorso che si esamina è opportuno premettere che anche con riferimento ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Rv. 253325).
Nel caso di specie le censure del ricorrente sono tutte indirizzate all'accertamento di merito operato dalla corte della riparazione, e si nutrono di affermazione meramente contestatrici, senza alcuna reale indicazione di vizi motivazionali o di violazioni di legge. Laddove lambiscono temi di effettiva pertinenza, come quando si enuncia la valorizzazione di condotte smentite dalla sentenza assolutoria, il rilievo rimane del tutto generico, privo della necessaria dimostrazione. Nel caso che occupa la Corte di appello ha fatto perno sulla consapevole partecipazione da parte del Carosiello ad episodi preparatori della rapina della quale era stato poi chiamato a rispondere; alla consapevole frequentazione di persone che provvedimenti giudiziari hanno accertato essere organizzatori di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine.
Si tratta di comportamenti che, se sono stati valutati insufficienti a fondare un giudizio di responsabilità penale, tuttavia legittimamente sono stati ritenuti in grado di integrare la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547).
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. sent. n. 186/2000). Il ricorrente è altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro mille. Così deciso in Roma, nella camera