Cassation court annuls administrative license suspension for refusing to surrender vehicle, ruling no double penalty applies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's decision regarding the administrative suspension of the driver's license for the offense of refusing to surrender a vehicle. The appellant argued that the penalty was incorrectly doubled due to the vehicle's ownership by a third party and that the duration was unjustified. The court agreed, holding that the specific offense does not trigger a double penalty and that the original suspension duration was legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187 comma 8 d.lgs. 30/04/1992 n. 285; Art. 186 commi 2 e 7 d.lgs. 30/04/1992 n. 285: The offense of refusing to surrender a vehicle does not give rise to a double penalty for the administrative suspension of the driving license, and the duration of such suspension must comply with statutory minimums.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERLIN THOMAS nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 26/10/1999 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Perlin Thomas ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Lamenta violazione degli artt. 187, comma 8 e 186 commi 2 e 7, d.lgs. 285/1992, per avere il Giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, sull'errato presupposto del raddoppio della sanzione in ragione della non confiscabilità del veicolo perché appartenente a terzi. Il Giudice, inoltre, non ha spiegato la ragione per la quale ha ritenuto congrua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in anni uno (poi indebitamente raddoppiata), considerato che il minimo della durata dell'anzidetta sanzione è pari a mesi sei e che l'imputato è incensurato.
3. Il ricorso è fondato rispetto ad entrambi i motivi dedotti: quanto al primo motivo, perché, secondo la corretta interpretazione data dalle Sezioni Unite alle norme in disamina (art. 187 comma 8 e 186 commi 7 e 2 cod. strada), il reato di rifiuto non comporta il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Bordin, Rv. 265024 - 01); quanto al secondo motivo, perché l'erronea applicazione del raddoppio della sanzione amministrativa accessoria si è esplicitamente riverberata sulla motivazione della sua durata.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Udine.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Udine. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pre