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Sentenza — n. 31188/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for restitution of judgment due to withdrawal of proceedings and lack of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31188/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel withdrew the request on February 13, 2023. The withdrawal was motivated by the declaration of prescription of the penalty, which eliminated the defendant's interest in pursuing the remedy. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 175 cod. proc. pen.; Art. 175, comma 2 cod. proc. pen.: An appeal for restitution of a judgment is inadmissible if the underlying penalty is declared prescribed, thereby extinguishing the appellant's interest in the remedy.

Parole chiave

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restitution of judgment prescription of penalty lack of interest withdrawal of appeal Cassazione di Roma codice di procedura penale istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 175 cod. proc. pen.
Il difensore di Kritz Ratko ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha ritenuto inammissibile, per inosservanza del termine di trenta giorni, la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell'art. 175 cod.
Art. 175, comma 2 cod. proc. pen.
Il difensore di Kritz Ratko ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha ritenuto inammissibile, per inosservanza del termine di trenta giorni, la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell'art. 175 cod.
art. 175 cod. proc. pen
Il difensore di Kritz Ratko ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha ritenuto inammissibile, per inosservanza del termine di trenta giorni, la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell'art. 175 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KRITZ RATKO (RINUNCIANTE) nato il 04/12/1989 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG -

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Kritz Ratko ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha ritenuto inammissibile, per inosservanza del termine di trenta giorni, la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale per i minorenni di Trento. 1.2. Lamenta che la motivazione non sia coerente e violi la disposizione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione previgente, applicabile al caso di specie).

2. Deve preliminarmente darsi atto che, in data 13/02/23, è pervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore, avv. Nicola Caricaterra, in ragione del fatto che la pena di cui alla sentenza per la quale era chiesta la restituzione nel termine è stata dichiarata prescritta a seguito di incidente di esecuzione, conseguendone la mancanza di interesse dell'imputato a coltivare il ricorso.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 m