Cassation annuls preliminary judgment for sentencing error regarding continuation penalty applicability to correct defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the preliminary judgment of the Trento court, remanding the case for a new trial. The defendant argued that the judge incorrectly applied a continuation penalty increase based on a prior sentence belonging to a co-defendant rather than his own. The court found this defect in the correlation between the request and the decision to be well-founded, necessitating a retrial to properly evaluate the penalty increase request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: A judgment is annulled when the court fails to address the specific penalty increase request formulated by the parties, particularly when it incorrectly bases the continuation penalty on a sentence belonging to a different defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEJRI WAJDI nato il 14/09/1989 avverso la sentenza del 02/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trento, con sentenza del 2 marzo 2022, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Wajdi Mejri la pena di mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa a titolo di aumento per continuazione sulla pena di anni 2 di reclusione ed C 7.704,00 di multa inflitta con la sentenza n. 223/2020 pronunciata dal Tribunale di Trento in data 23 luglio 2020.
2. Contro la sentenza l'imputato ha proposto tempestivo ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. deducendo difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione. Il difensore ha documentato a tal fine che Mejri aveva chiesto l'applicazione della pena di mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa a titolo di aumento per continuazione sulla pena inflitta con la sentenza n. 40/2022 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Trento il 25 gennaio 2022 (irrevocabile il 24 gennaio 2023) e che la sentenza n. 223/2020 - rispetto alla quale è stato operato l'aumento di pena a titolo di continuazione - non è stata pronunciata nei confronti di Wajdi Mejri, bensì nei confronti di Mohamed Faidi, anch'egli imputato nel procedimento, ma persona fisica diversa da Mejri.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Wajdi Mejri.
4. Il motivo di ricorso è fondato. La richiesta di applicazione della pena che era stata formulata dalle parti - e sulla quale il G.u.p. era chiamato a pronunciarsi - prevedeva, infatti, un aumento di mesi 6 di reclusione ed C 1.000,00 di multa sulla pena inflitta a Mejri con la sentenza n. 40/2022 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Trento il 25 gennaio 2022 (irrevocabile il 24 gennaio 2023). L'annullamento deve avvenire con rinvio perché il giudice di merito deve valutare la richiesta nei termini in cui le parti l'hanno formulata.
5. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo giudizio sulla richiesta di applicazione della pena formulata da Wajdi Mejri rispetto alla quale il Pubblico ministero ha espresso il consenso. iú) 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. Così deciso il 21 giugno 2023 Il Consigliere estenso