Cassation Court dismisses appeal against detention order citing lack of new arguments and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Christian Compagni inadmissible, rejecting his arguments regarding the adequacy of his detention order. The defense contended that the lower court relied on co-defendants' conduct and ignored the appellant's compliance with previous measures, but the Court found these points were merely reiterated without new analysis. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary specific confrontation with the lower court's reasoning to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal against a detention order is inadmissible if the appellant merely reiterates arguments without providing a specific, new confrontation with the reasons explicitly stated in the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPAGNI CHRISTIAN nato a LATINA il 19/07/1991 avverso l'ordinanza del 03/03/2023 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato VITA ALESSIA del foro di LATINA in dil'esa di COMPAGNI CHRISTIAN che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 marzo 2023, pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina di applicazione, nei confronti di Christian Compagni, della misura della custodie cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. :309. Christian Compagni era stato sottoposto alla misura c:autelare per aver consegnato nel mese di febbraio del 2022, su incarico del cugino Gianni Compagni, un chilogrammo circa di sostanza stupefacente clel tipo cocaina a Maurizio Compagno, per il tramite di Davide Cappelletti. In sede di riesame la difesa dell'indagato aveva contesl:ato unicamente i profili attinenti alla valutazione delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.
2. Contro l'ordinanza, la difesa del ricorrente ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge e in specie dell'art. 292 comma 2 lett.
c) bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza genetica e della successiva ordinanza del Tribunale, in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola misura della custodia in carcere. Il difensore lamenta che i giudici avrebbero fondato la prognosi di recidivanza sulle condotte dei coindagati, operando in tal modo una valutazione cumulativa, e non avrebbero tenuto conto dell'assenza di elementi tali da lasciare supporre il perdurante inserimento del ricorrente nel traffico illecito, nonché della osservanza da parte di Compagni delle prescrizioni inerenti4ia misura, prima detentiva e poi non detentiva, cui era stato sottoposto dopo l'arresto in flagranza del 6 aprile 2022v nell'ambito di un diverso procedimento.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, dato rilievo al silenzio serbato dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia e avrebbe valorizzato anche il rinvenimento, presso la sua abitazione, in occasione dell'arresto in flagranza del 6 aprile 2022, di una sostanza, che non era in realtà stupefacente, bensì sostanza legale in libera vendita presso le tabaccherie. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Il difensore lamenta che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato lo stato di incensuratezza del Compagni; la idoneità della misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico a scongiurare il pericolo di fuga e di reiterazione; la distanza temporale dei fatti rispetto all'adozione della misura.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia °dello, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. I due motivi, attenendo entrambi alla valutazione in ordine alle esigenze cautelari, possono essere trattati unitariamente e appaiono manifestamente infondati. 2.1 Il Tribunale, nel respingere il riesame, ha ripercorso la vicenda che aveva portato all'arresto di Christian Compagni nei seguenti termini. Dalle indagini era emerso che il coindagato Maurizio Compagno, a cui secondo l'accusa aveva ceduto la droga, svolgeva una sistematica attività di spaccio nella zona di Latina e si avvaleva, a tale fine, della collaborazione, nella qualità di pusher, di altro coindagato, Davide Cappelletti: i quantitativi trattati da Compagno erano tutt'altro che modesti, come dimostrato dal fatto che il 18 marzo 2022 aveva acquistato da un soggetto non identificato gr. 933 di cocaina e, appena un mese prima, da Gianni Compagni un chilogrammo della stessa sostanza;
Gianni Compagni nella filiera dello spaccio operava ad un livello superiore di Maurizio Compagno ed era quindi in grado di movimentare quantitativi ancora maggiori; il ricorrente Christian Compagni operava quale fedele collaboratore del cugino Gianni, per conto del quale aveva anche detenuto un'arma da fuoco, •oltre che oggetti di valore e5g;tanza stupefacente k rinvenuti nella sua abitazione in data 6 aprile 2022, e con il quale era solito scambiarsi messaggi dal contenuto cifrato, che rimandavano, comunque, ad un traffico illecito di droga, gestito in maniera sistematica.
I giudici, dunque, rilevando che l'attività di spaccio, continuativa e professionale, aveva ad oggetto quantitativi rilevanti di droga e che l'indagato non aveva manifestato alcun segno di resipiscenza, né di presa di distanza dagli ambienti criminali di riferimento, hanno ritenuto di condividere la valutazione operata dal G.I.P. in ordine alla sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidivanza, tenuto conto anche che i fatti contestati erano alquanto recenti. Quanto alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari a scongiurare detto pericolo, il Tribunale ha osservato che tale ultima misura non avrebbe garantito rispetto alla possibile ripresa di contatti con fornitor e acquirenti, tanto più che avrebbe dovuto essere applicata presso l'abitazione del ricorrente, ubicata a Sermoneta, ovvero in zona contigua a quella di esercizio dello spaccio, e nella quale Compagni aveva nascosto materiale per la coltivazione ed il confezionamento della droga, nonché armi: al rilievo, formulato dal ricorrente per cui tale materiale non sarebbe stato rinvenuto in casa, il Tribunale ha replicato che era stato occultato nelle pertinenze dell'abitazione.
La circostanza per cui nel primo procedimento conseguente all'arresto in flagranza del mese di aprile del 2022, Compagni fosse stato, dapprima, sottoposto alla misura massimamente afflittiva, poi alla misura degli arresti domiciliari e, infine, alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, secondo i giudici, non aveva rilievo, giacché in quel caso veniva in 04, ;ILI tt4Ltz \5,~n unico episodio di detenzione di armi e droga per cori di terzi, mentre nel procedimento in esame era emerso uno stabile inserimento del ricorrente in una ben più ampia e ramificata attività di naricotraffico, gestita insieme al cugino Gianni Compagni.
Fra l'altro in quel procedimento la misura degli arresti domiciliari era stata applicata nel mese di settembre del 2022 e quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel mese di dicembre del 2022, ovvero poco tempo prima rispetto alla applicazione della misura di cui si discute, sicché il periodo di monitoraggio era troppo ridotto per poterne trarre conseguenze in termini di affidabilità: in tal senso il Tribunale ha anche sottolineato che al momento della esecuzione della misura, nella sua abitazione, era stato trovato un, sia pure modesto, quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cannabis. 2.2 L'ordinanza impugnata, dunque, lungi dal contenere una motivazione meramente apparente, argomenta, in modo esaustivo, coerente con i dati di fatto esposti e non illogico, rispetto a tutte le censure già evidenziate con l'atto di impugnazione: il ricorrente, di contro, si limita a reiterare gli stessi motivi, in assenza di puntuale confronto con le ragioni esplicitate.
La concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione di reati analoghi e la inidoneità di misure meno afflittive alla salvaguardia delle esigenze cautelari 02 gO ritenut&dal Tribunale attraverso la valutazione delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato, quale datO) desumere dall'episodio in contestazione, rispetto ai quali l'incensuratezza è stata ritenuta recessiva. La motivazione adottata è in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l'interpretazione elaborata da questa Corte dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa essere formulata una prognosi di ricaduta nel reato fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.
Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere (sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), bensì una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio Mario, Rv. 277242).
Nel caso in esame, come visto, la valutazione prognostica in ordine al concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati ed alla adeguatezza della sola misura della custodia in carcere è stata compiuta in maniera approfondita, con pertinenti richiami a dati concreti. Il riferimento, effettuato dal Tribunale, al quadro complessivo delle indagini e, dunque, anche alla posizione dei coindagati con i quali Christian Compagni si rapportava, non risulta inconferente, in quanto vale a spiegare il contesto nel quale il ricorrente era inserito. Anche il richiamo all'atteggiamento processuale, che, pure, non può, di per se solo, essere valorizzato quale indice del pericolo di reiterazione (Sez. 6, n. 14120 del 08/01/2007, Piromalli, Rv. 236377), è stato effettuato dai giudici, al fine di documentare, in uno con le ulteriori circostanze indicate, il radicamento nel contesto criminale di riferimento e, dunque, la pericolosità dell'indagato.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000)
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ad