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Sentenza — n. 30206/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against suspension of detention terms due to complex trial complexity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Domenico Iaropoli against the suspension of his pre-trial detention terms. The lower court upheld the suspension based on the complexity of the trial involving twenty co-defendants, multiple charges including mafia-style association, and the sheer volume of evidence. The Supreme Court affirmed that the investigation judge's global assessment of these factors constituted a factual finding that is unchallengeable on appeal, provided it was adequately motivated.

Regesto Legislator

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Art. 304, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 13 Cost.: The assessment of particular trial complexity by the investigation judge is a factual finding unchallengeable on appeal if adequately motivated, allowing suspension of detention terms.

Parole chiave

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suspension of detention terms complexity of trial pre-trial investigation judge unchallengeable factual finding global prognostic evaluation proroga della carcerazione preventiva carcerazione giudiziaria procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
proposto nell'interesse di Iaropoli Domenico avverso l'ordinanza del 16 novembre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione dei termini di custodia cautelare nei suoi confronti applicata.
Art. 13 Cost.
Ovviamente, i criteri seguiti dal giudice di merito per ravvisare la complessità del giudizio debbono essere oggetto di espressa e puntuale motivazione, così da rendere oggettivamente verificabile la correttezza del ragionamento svolto, in ossequio al principio generale dettato dall'art. 13 Cost.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 19 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 13 Cost
Ovviamente, i criteri seguiti dal giudice di merito per ravvisare la complessità del giudizio debbono essere oggetto di espressa e puntuale motivazione, così da rendere oggettivamente verificabile la correttezza del ragionamento svolto, in ossequio al principio generale dettato dall'art. 13 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao
Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio
Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv.
Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Leo
264054-01; Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Leo, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IAROPOLI DOMENICO nato a CINQUEFRONDI il 17/12/1987 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA in difesa di: IAROPOLI DOMENICO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Iaropoli Domenico avverso l'ordinanza del 16 novembre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione dei termini di custodia cautelare nei suoi confronti applicata. (/ 1.1. Lo Iaropoli - imputato ori delitti di associazione di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.), oltre che iny alcuni reati scopo - aveva lamentato l'illegittimità della pronunciata ordinanza, sul presupposto che essa era stata disposta: nel giorno di scadenza della misura cautelare; in violazione dei presupposti richiesti dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.; con motivazione apparente e stereotipata; con riferimento a imputazioni non rientranti tra quelle previste dall'art. 407, comma 2, lett.

a) cod. proc. pen.; con indicazione di concomitanti impegni professionali del G.U.P., invece da non doversi considerare ai fini della valutazione della complessità del procedimento. 1.2. In termini contrari, il Tribunale del riesame ha, invece, disposto il rigetto dell'appello, in primo luogo evidenziando come non possa assumere rilevanza alcuna la circostanza che la sospensione della misura cautelare fosse stata disposta nel giorno della sua scadenza, non sussistendo nessuna preclusione in tal senso e ben potendo tale decisione essere assunta dal giudice in limine della scadenza del termine di fase.

Nel merito, quindi, il giudice del riesame ha ritenuto che il G.U.P. avesse adeguatamente adempiuto ai previsti oneri motivazionali in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 4gt. 304, comma 2, cod. proc. pen., esplicando come il requisito della complessità del giudizio ben potesse essere evinto dall'elevato numero di imputati che avevano optato per il rito abbreviato, dalla molteplicità di imputazioni loro ascritte, riguardanti fattispecie particolarmente complesse, oltre che dalla notevole quantità di atti da esaminare e dalla difficoltà delle questioni giuridiche da risolvere.

Del pari irrilevante, per l'ordinanza impugnata, è risultata la doglianza concernente la circostanza per cui vi fossero anche imputazioni non rientranti tra quelle previste dall'art. 407, comma 2, lett.

a) cod. proc. pen., dovendosi effettuare la valutazione relativa in considerazione della complessiva unitarietà del giudizio. Allo stesso modo corretto è stato considerato anche il riferimento effettuato ai concomitanti impegni professionali del decidente, trattandosi di aspetto di cui dover tener conto ai fini della pronuncia del provvedimento di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Iaropoli Domenico, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 304, comma 2, e 310 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta l'erroneità del riferimento giurisprudenziale effettuato, nell'ordinanza impugnata, per giustificare l'intervenuta pronuncia della sospensione dei termini nel giorno di scadenza della misura cautelare, per lo Iaropoli, comunque, costituente un aspetto solo di preliminare vaglio rispetto alla natura della sua effettiva doglianza, concernente la mancata chiara rappresentazione, da parte del G.U.P., dei presupposti in fatto legittimanti l'assunzione della sua decisione.

Trattasi di censura, debitamente proposta dall'imputato, rispetto alla quale il Tribunale del riesame non avrebbe svolto nessuna adeguata argomentazione, non avendo, in particolare, evidenziato i motivi per cui sarebbe stata configurabile una situazione di eccezionalità processuale tale da giustificare l'adozione del provvedimento sospensivo dei termini di custodia cautelare. Ed infatti, tutti gli elementi di fatto evidenziati nell'ordinanza impugnata (numero di imputati e di imputazioni, impegni professionali del giudice) sarebbero stati comunque prevedibili, e perfino ordinari in un processo in materia di criminalità organizzata, facilmente gestibili con una migliore organizza2:ione del lavoro, e comunque tali da non poter essere qualificati come di eccezionale sopravvenienza, così da indurre all'adozione del provvedimento ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato motivi aggiunti, con cui ha insistito, sotto vari profili, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.2. Ed infatti, a norma dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. i termini di durata massima della custodia cautelare possono essere «sospesi, quando si procede per taluno dei reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni». In ossequio all'esegesi espressa da questa Corte di legittimità, la valutazione in ordine alla particolare complessità del giudizio implica un apprezzamento di carattere prognostico, da formulare con riguardo non già all'attività espletata, bensì a quella ancora da compiere (cfr., tra le tante in tal senso:

Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054-01; Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Leo, Rv. 256063-01.). E' stato specificato, poi, che la valutazione relativa alla particolare complessità del giudizio deve essere effettuata avendo riguardo all'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio, e non anche all'attività di studio degli atti già presenti all'incarto processuale, da eseguirsi, fisiologicamente, prima e al di fuori del dibattimento (Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 273020-01). Ovviamente, i criteri seguiti dal giudice di merito per ravvisare la complessità del giudizio debbono essere oggetto di espressa e puntuale motivazione, così da rendere oggettivamente verificabile la correttezza del ragionamento svolto, in ossequio al principio generale dettato dall'art. 13 Cost.

In definitiva, la valutazione sulla particolare complessità del giudizio è un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (così, tra le altre, le già citate Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054-01 e Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Leo, Rv. 256063-01).

3. Orbene, il Collegio rileva come nell'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari abbia compiutamente dato atto della sussistenza di elementi oggettivi indicatori della particolare complessità del giudizio. In modo logico e congruo, infatti, è stato debitamente dato conto - come adeguatamente evidenziato da parte del Tribunale del riesame - dell'elevato numero dei coimputati acceduti al giudizio abbreviato (complessivamente pari a venti, di cui quindici in custodia cautelare in carcere, tre agli arresti domiciliari e uno latitante), alla molteplicità e complessità delle imputazioni contestate (aventi ad oggetto reati per: associazione di stampo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con caratteri di transnazionalità; oltre a numerosi reati fine), alla notevole quantità di atti da esaminare (intercettazioni, videoriprese, localizzazioni satellitari, sequestri, verbali di arresto, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, interrogatori) e alla difficoltà delle questioni giuridiche da risolvere.

Nell'ambito di una consequenziale valutazione globale prognostica, è, perciò, da ritenersi logica e congrua la considerazione di come, realisticamente, anche tenuto conto dei concomitanti impegni professionali del giudice e del carico di lavoro dell'ufficio, vi fosse la necessità di una specifica organizzazione delle udienze tale da imporre la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in esecuzione. L'ordinanza impugnata è, allora, esente dai vizi dedotti, avendo congruamente evidenziato come il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare assunto dal G.U.P. di Reggio Calabria fosse stato giustificato dalla valutazione di complessità dello svolgendo processo, nella compiuta sussistenza dei presupposti normativi richiesti dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. a