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Sentenza — n. 30201/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30201/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30201/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASELLI FRANCESCO nato a ENNA il 26/06/1986 avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG 1.11 Tribunale di Varese con sentenza del 26 settembre 2022 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Naselli in relazione ai reati allo stesso contestati di omissione di soccorso stradale e di "fuga" di cui all'art. 186, commi 6 e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere dli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova; ha inoltre disposto, testualmente, "la sospensione della patente di guida dell'imputato per mesi diciotto, salvo quanto già eseguito dalla competente Prefettura di Varese".

Regesto Legislator

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art. 168-ter cod. pen; Sentenza — n. 30201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta del 1.8 marzo 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa, da eliminarsi, con trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.

Parole chiave

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revoca della licenza condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale sospensione di pena guida senza autorizzazione infrazione privilegiata esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 168-ter cod. pen
E' principio pacifico quello secondo il quale «In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASELLI FRANCESCO nato a ENNA il 26/06/1986 avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Varese con sentenza del 26 settembre 2022 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Naselli in relazione ai reati allo stesso contestati di omissione di soccorso stradale e di "fuga" di cui all'art. 186, commi 6 e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere dli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova; ha inoltre disposto, testualmente, "la sospensione della patente di guida dell'imputato per mesi diciotto, salvo quanto già eseguito dalla competente Prefettura di Varese".

2. Ricorre per la cassazione della sentenza Francesco Naselli, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge, sotto il profilo della illegittimità dell'esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata all'organo amministrativo (art. 606, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). Nell'articolato ricorso si sottolinea che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice che pronunzia sentenza di estinzione del reato per buon esito della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter, comma 2, cod. pen. non deve applicare la sospensione della patente, che è sanzione amministrativa accessoria che verrà eventualmente applicata dal Prefetto, cui vanno trasmessi gli atti. Richiamati più precedenti di legittimità, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla pronunzia con oggetto la sanzione amministrativa.

3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta del 1.8 marzo 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa, da eliminarsi, con trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per la seguenttragione. E' principio pacifico quello secondo il quale «In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, t. che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria» (Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Valentini, Rv. 284091; in precedenza, tra le numerose, Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, I2v. 270348;

Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini Rv. 267608; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino Rv. 264819). 2.Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida di Naselli Francesco, statuizione da eliminarsi. Va inoltre disposta la trasmissione di copia degli atti, a cura dell'ufficio di provenienza, al Prefetto di Varese, per quanto di eventuale competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida di Naselli Francesco, statuizione che elimina; dispone trasmettersi copia degli atti, a cura dell'ufficio di provenienza, al Prefet