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Sentenza — n. 30196/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30196/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30196/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 9.5.2022 il Gip del Tribunale di Cremona nel procedimento a carico di Ferrari Rodolfo e Graficart Padana s.r.I., in persona del legale rappresentante, imputati il primo del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 3, cod.pen. ed il secondo dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 135 cod.pen, art. 23 cod.pen; Sentenza — n. 30196/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'illegalità della pena ex art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. applicata a Ferrari Rodolfo in quanto viola la previsione di cui all'art. 23 cod.pen.

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria guida nonostante revoca della patente revisione della sentenza penale sanzioni penali alleggerimento della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 135 cod.pen
ha applicato a Ferrarri Rodolfo la pena finale di giorni dieci di reclusione, poi convertita ex art. 135 cod.pen., ed alla Graficart Padana s.r.l.
art. 23 cod.pen
applicata a Ferrari Rodolfo in quanto viola la previsione di cui all'art. 23 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: FERRARI RODOLFO nato a CASALMAGGIORE il 25/11/1949 GRAFIC ART PADANA S.R.L. avverso la sentenza del 09/05/2022 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9.5.2022 il Gip del Tribunale di Cremona nel procedimento a carico di Ferrari Rodolfo e Graficart Padana s.r.I., in persona del legale rappresentante, imputati il primo del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 3, cod.pen. ed il secondo dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1, lett.

a) d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione all'art. 25 septies comma 3 del medesimo decreto per il reato presupposto di cui all'art. 590, comma 3, cod.pen., sull'accordo delle parti ex art. 444 r_.od.proc.pen. ha applicato a Ferrarri Rodolfo la pena finale di giorni dieci di reclusione, poi convertita ex art. 135 cod.pen., ed alla Graficart Padana s.r.l. la pena pecuniaria di Euro 13.600,00.

2. Avverso detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'illegalità della pena ex art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. applicata a Ferrari Rodolfo in quanto viola la previsione di cui all'art. 23 cod.pen.

2. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è fondato. Ed invero, il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale. (Fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di imputato che lamentava la mancata riduzione, oltre la soglia minima normativa, della pena irrogal:a all'esito di giLdizio abbreviato) ( Sez. 7, n. 27674 del 15/03/2016 Rv. 267535;

Sez. 2, n. 5973 del 27/01/2010, Rv. 246438; Sez. 5, n. 46790 del 25/10/2005, Rv. 233033; Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003 dep. 2004, Rv. 229995). La necessità di determinare nuovamente la pena comporta, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte ; l'esclusione della validità dell'accordo siglato fra le parti del processo e ratificato dal giudice, rimanendo per tale ragione assorbiti gli altri motivi. L'annullamento, peraltro, deve avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno o meno rinegoziare l'accordo su altre basi e, nel caso contrario, il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B, Rv. 26294301;

Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011,dep. 2012,La Sala, Rv. 25179601; Sez.1, n.16766 del 7/04/2010, Ndiaye, F',v.24693001; Sez. 5, n.1411 del 22/09/2006, Braidich, Rv. 23603301). In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, stante l'invalidità dell'accordo perfezionatosi tra le parti, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore cors