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Sentenza — n. 30159/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic accident conviction due to adequate lower court reasoning on evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30159/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for traffic offenses and civil damages. The appellant argued that the trial court improperly accepted police evidence regarding braking traces without considering the defense's expert testimony on vehicle damage and speed calculations. The court ruled that the lower court correctly evaluated all available evidence and provided a logical, motivated reconstruction of the accident dynamics, which falls within the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 593 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate court's reconstruction of a traffic accident is immune from cassation review if adequately motivated, as factual appreciation belongs to the trial judge.

Parole chiave

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traffic accident conviction braking trace evidence speed calculation error adequate motivation factual appreciation immunity risarcimento dei danni da incidente stradale infrazione alle norme della circolazione delitto di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 593 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 930 del 13/12/1995
Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO DOMENICO nato a AVELLINO il 01/04/1994 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; plicao-I il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo ckt- i /t; k ( u,•u,4 c„. *(4 '

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia dei Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nola che ha dichiarato Romano Domenico responsabile dei reati di cui agli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen., altresì condannandolo al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.

2. Questa la ricostruzione operata dal primo Giudice: intorno alle 18:15 del 24/12/2017, sulla SS-bis (via Nazionale delle Puglie direzione Avellino, km. 54+100), il Romano, alla guida di una Fiat Punto (tg. DD956GD), non avvedendosi dell'attraversamento stradale di Zheng Mengjie, impattava contro di lui con la parte anteriore sinistra dell'autovettura, lasciando al contempo sull'asfalto tracce di frenata per un totale di 32,40 metri. La vittima, caricata sul parabrezza dell'auto del Romano, per lo sbalzo provocato/ cadeva sulla corsia opposta, impattando con una Peugeot che su quella transitava.

Resosi conto dell'accaduto, l'imputato non si fermava e si dava immediatamente alla fuga, giustificando, in sede di interrogatorio, tale sua condotta con il panico da cui sarebbe stato colto. Nella ricostruzione del fatto, si è anche precisato che l'imputato, quel pomeriggio, aveva bevuto diversi bicchieri di sostanze alcoliche, come da lui stesso ammesso e come dichiarato dai suoi amici in sede di sommarie informazioni. Il test alcolemico e quello relativo alle sostanze stupefacenti, effettuati ore dopo l'incidente, consegnavano esito positivo.

3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 3.1. Mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione alla attribuibilità delle tracce di frenata ritrovate sul luogo del sinistro alla vettura condotta dal Romano. Si o1se, 5.< richiamano dati afferenti alla consulenza difensiva, redatta dall'ing. De Angelis• tesi escussi z - che non fanno mai riferimento ad una lunga, rumorosa, frenata da parte del Romano. La Corte territoriale ha dato aprioristico credito ai riscontri degli operanti, senza tener conto delle argomentazioni difensive, 3.1.

Mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione al calcolo della velocità al momento dell'impatto con il pedone e di quella immediatamente precedente. La difesa aveva evidenziato che a determinare il calcolo errato della velocità erano stati l'errore di attribuzione delle tracce di frenata alla Fiat Punto, nonché l'erronea valutazione dei danni riscontrati sulla vettura, molti dei quali apparivano già esistenti prima dell'investimento. 3.2. Mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione alla pretesa di una condotta alternativa del Romano, senza specificare come dovesse concretizzarsi.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché sviluppato sul piano del fatto, di cui invoca una diversa ricostruzione, manifestamente infondato e generico, atteso che, nella sostanza, esspsi limita a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. 2, Tutti e tre i motivi proposti investono, infatti, profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni/a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Sul punto, la Corte territoriale ha dato conto di aver attentamente vagliato la consulenza del Pubblico ministero e quella dell'imputato (p. 4 ss.), per inferirne la maggiore affidabilità della prima. Con riguardo al primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea valutazione della prova relativa alla riconducibilità della frenata di 32,40 metri alla vettura condotta dall'imputato, la sentenza impugnata, richiamandosi alla sentenza di primo grado, osserva che «le prove prodotte dalla difesa inerenti alla impossibilità di ricondurre i segni della frenata all'imputato, tendono inevitabilmente a scontrarsi con le verifiche effettuate nell'immediatezza dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell'evento, i quali hanno attestato, tenuto conto dello stato dei luoghi, che le tracce rinvenute sull'asfalto sono da imputare proprio alla vettura guidata dal Romano».

In ogni caso, si legge in sentenza, quand'anche tale circostanza, così come ricostruita dalla difesa, venisse accolta, essa non sarebbe idonea a mandare il prevenuto esente da responsabilità, rilevando solo in parte le tracce di frenata per la ricostruzione della sua velocità ove, in particolare, si consideri che il pedone, al momento dell'incidente, aveva già preso ad attraversare parzialmente la strada ed era stato sicuramente avvistato dal Romano che però non è riuscito ad evitare l'impatto per via della velocità del mezzo. Tanto all'esito della constatazione della congruenza delle conclusioni e delle valutazioni del consulente del Pubblico ministero con il compendio probatorio in atti, desumibile sia dagli accertamenti della polizia giudiziaria sul luogo del fatto e sul veicolo del ricorrente, sia dalla tipologia ed ubicazione delle lesioni riscontrate in sede di autopsia sul corpo della vittima.Si tratta di motivazione adeguata che, in quanto tale, sottrae la questione al giudice di legittimità, considerato il principio stabilito da questa Suprema Corte a mente del quale la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci