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Sentenza — n. 28818/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28818/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 3 marzo 2023 - depositata il 17 marzo 2023 - il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame proposta da Taofik El Hamzaoui avverso l'ordinanza emessa il 22 febbraio 2023 dal G.i.p. del medesimo Tribunale con la quale El Hamzaoui è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso a Milano il 28 giugno 2022. La misura custodiale - eseguita il 16 febbraio 2023 - era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Monza e riguardava anche altri indagati.

Regesto Legislator

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art. 27 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28818/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.

Parole chiave

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traffico di cocaina detenzione di stupefacenti confisca dei proventi di reato condizioni di detenzione trasmissione spontanea di mezzi di prova comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 27 cod. proc. pen
Entro il termine previsto dall'art. 27 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HAMZAOUI TAOFIK nato il 26/02/1991 avverso l'ordinanza del 03/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA \i'IGNALE; sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA °DELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 marzo 2023 - depositata il 17 marzo 2023 - il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame proposta da Taofik El Hamzaoui avverso l'ordinanza emessa il 22 febbraio 2023 dal G.i.p. del medesimo Tribunale con la quale El Hamzaoui è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso a Milano il 28 giugno 2022. La misura custodiale - eseguita il 16 febbraio 2023 - era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Monza e riguardava anche altri indagati.

Con specifico riferimento alla posizione di El Hamzaoui, il G.i.p. di Monza ritenne vi fossero ragioni di urgenza che giustificavano l'adozione della misura, ma nell'adottarla dichiarò la propria incompetenza per territorio disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. Entro il termine previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. l'ordinanza cautelare fu rinnovata dal G.i.p. del Tribunale di Milano che richiamò interamente l'ordinanza emessa dal G.i.p. di Monza sottolineando che non erano intervenuti elementi nuovi tali da comportare una diversa valutazione del compendio indiziario e del quadro cautelare.

2. Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza del G.i.p. di Milano e ha sottolineato che i gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dall'annotazione conclusiva predisposta dalla polizia giudiziaria incaricata delle indagini trasmessa al G.i.p. di Monza e poi al G.i.p. di Milano. Il Tribunale distrettuale riferisce che El Hamzaoui fu identificato in data 24 maggio 2022, dopo essere stato osservato e pedinato dalla polizia giudiziaria, e che, poco più di un mese dopo, il 28 giugno 2022, esaminando i filmati frutto di una intercettazione audio-video eseguita all'interno dell'autovettura in uso a Julian Sufali, gli operanti riconobbero proprio in El Hamzaoui la persona che, dopo essere entrata nell'auto, aveva ricevuto da Sufali un chilogrammo di cocaina e si era informata da lui di una futura e probabile fornitura.

Non è controverso che i file audio-video relativi all'intercettazione non siano stati trasmessi al G.i.p. di Milano e non siano stati esaminati ai fini della decisione. La circostanza che quegli atti non siano stati trasmessi neppure al Tribunale del riesame è stata dunque considerata irrilevante. Come noto, infatti, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato solo nel caso in cui gli atti non trasmessi siano stati considerati determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8657 del 12/12/2013, dep. 2014, De Simone, Rv. 258797;

Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, Guglielmo, Rv. 270050; Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, B., Rv. 273348).3. Per mezzo del proprio difensore, Taofik El Hamzaoui ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame lamentando carenza e illogicità della motivazione con riferimento alla gravità del quadro indiziario. La difesa osserva che non è in discussione l'attendibilità dell'identificazione eseguita dalla polizia giudiziaria il 24 maggio 2022, bensì la possibilità di identificare in El Hamzaoui la persona che il 26 giugno 2022 entrò nell'auto di Sufali e ricevette da lui sostanza stupefacente.

Nel ricorso è riportato il contenuto della intercettazione ambientale progr. 3441 (Rit. 406/22) ed è trascritta la parte della informativa finale nella quale la polizia giudiziaria riferisce che Sufali cedette la cocaina ad «un soggetto con accento straniero identificato in El Hamzaoui Taoufik». Il difensore lamenta che sia stato considerato quale indizio idoneo all'adozione di un provvedimento privativo della libertà personale l'affermazione della polizia giudiziaria secondo la quale la persona che ricevette la sostanza era stata identificata in El Hamzaoui.

Rileva: che il volto dell'acquirente non compare nelle immagini inserite nella informativa; che non è noto se quel volto fosse visibile nei filmati; che i filmati non sono stati trasmessi al G.i.p. di Milano e - come l'ordinanza impugnata riconosce - non risultano essere stati esaminati né dal G.i.p. di Monza né dal G.i.p. di Milano; che, non essendo noto in che modo il riconoscimento è avvenuto, non può avere rilievo la constatazione che il riconoscimento era possibile perché in una precedente occasione gli operanti avevano avuto modo di vedere EI Hamzaoui da vicino.

La difesa si duole che il Tribunale abbia qualificato come «riconoscimento informale» l'affermazione secondo la quale la persona entrata nella macchina era stata «identificata in El Hamzaoui». Osserva che neppure la polizia giudiziaria parla di un riconoscimento e in nessuna parte dell'informativa si spiega come l'identificazione sia avvenuta, sicché la motivazione fornita dal Tribunale si esaurisce in un «atto di fede nei confronti degli operanti».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente osserva che l'indagato è stato identificato quale autore della condotta oggetto di imputazione dalla polizia giudiziaria che si è avvalsa a tal fine delle intercettazioni audio-video eseguite il 28 giugno 2002 nell'autovettura in uso a Julian Sufali. Sostiene che tale indizio non avrebbe il necessario carattere di gravità atteso che i filmati non sono stati trasmessi al G.i.p., il quale non ha potuto esaminarli. Rileva che l'informativa finale utilizzata per la decisione contiene la descrizione dettagliata delle azioni compiute da Sufali e dalla persona che salì nell'auto, la trascrizione della conversazione intercettata e alcuni fotogrammi tratti dalle immagini registrate, ma in nessuno di questi fotogrammi è visibile il volto dell'acquirente, sicché l'applicazione della misura è avvenuta dando credito agli operanti e al riconoscimento da loro effettuato pur in assenza di elementi che lo confermassero.

Nel replicare a tali argomentazioni l'ordinanza impugnata osserva che gli operanti erano certamente in grado di riconoscere El Hamzaoui, atteso che lo avevano identificato il 24 maggio 2022 dopo un lungo pedinamento e, in quella occasione, lo avevano osservato da vicino. Sottolinea inoltre che, nell'informativa finale, la polizia giudiziaria ha dato atto di aver riconosciuto in El Hamzaoui l'acquirente della sostanza e nulla consente di dubitare di tale riconoscimento. Sostiene, in definitiva, che se il riconoscimento è potuto avvenire, il volto dell'acquirente era visibile nei filmati e il dato indiziario non ha minor valore sol perché quel volto non compare nei fotogrammi riprodotti nella informativa finale.

L'argomentazione è completa e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Ed invero, l'affermazione contenuta nella informativa finale secondo la quale Sufali cedette la cocaina ad un soggetto con accento straniero che fu «identificato in El Hamzaoui Taoufik» ben può essere considerata come un «riconoscimento informale», e non è illogico né contraddittorio che questo riconoscimento sia stato ritenuto attendibile perché eseguito da personale di polizia giudiziaria che circa un mese prima dei fatti aveva a lungo pedinato El Hamzaoui, osservandolo bene in viso.

Va ricordato in proposito che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce indizio grave, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, «il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sícurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria» (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925).

3. Per quanto esposto, il ricorso non merita accoglimento. Come noto, infatti, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittiví della libertà personale, è diretto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Quando - come nel caso in esame - la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.