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Sentenza — n. 28799/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls GIP's revocation of state-funded legal aid due to insufficient and generic reasoning regarding income conditions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28799/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order revoking state-funded legal aid for the defendant, Gualandri Gabriele, on procedural grounds. The defense argued the decision lacked specific reasoning regarding income thresholds and family composition, citing a prior precedent where similar arguments succeeded. The court agreed that the generic, checkbox-style reasoning failed to explain the specific grounds for revocation, violating statutory requirements for motivation.

Regesto Legislator

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Art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002; Art. 125 cod. proc. pen.: A revocation of state-funded legal aid is void if the reasoning is merely generic or apparent, failing to specify the exact grounds such as income levels or family composition.

Parole chiave

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state-funded legal aid revocation of aid insufficient reasoning procedural motivation income conditions family composition Cassation annulment censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002
Il provvedimento è stato redatto su modulo prestampato, in cui sono elencate le possibili ipotesi di revoca ex art. 112 del d.P.R.
Art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002
Violazione di legge con riferimento all'art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002, con riguardo alla rilevanza della composizione del nucleo familiare dell'anno precedente alla dichiarazione, nonché con riguardo all'art.
Art. 76, comma 4, d.P.R. 115/2002
Violazione di legge con riferimento all'art. 76, comma 2, d.P.R.
Art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il difensore di Gualandri Gabriele ricorre, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto n.
Art. 125 cod. proc. pen.
La motivazione è, pertanto, del tutto generica e indeterminata sì da non consentire di comprendere le specifiche ragioni della revoca e da risultare, pertanto, apparente, in violazione dell'art. 125 cod.
art. 125 cod. proc. pen
La motivazione è, pertanto, del tutto generica e indeterminata sì da non consentire di comprendere le specifiche ragioni della revoca e da risultare, pertanto, apparente, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 -01, Mulè Salvatore
La mancanza di motivazione sussiste, infatti, non solo in caso di sua assenza grafica, ma anche di una sua totale genericità che la renda del tutto apparente (tra le tante in questo senso, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 -01, Mulè Salvatore).3.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: GUALANDRI GABRIELE nato a MODENA il 23/09/1987 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lettelserle conclusioni del PG Cu.k. etc, ,ke,atiCe: ;fu+ frkl-uAU,2/ eA'AA ;-(A m v eke )-(.7. tt,A,C4th (LA: pse,r — ,4y

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gualandri Gabriele ricorre, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto n. 615/20 con cui, in data 12/05/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha revocato il provvedimento di ammissione del patrocinio a spese dello Stato, per la sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 medesimo decreto.

2. Il ricorso consta di due motivi: 2.1. Mancanza di motivazione in riferimento all'art 112, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002. Tale disposizione richiede, in primo luogo, che il provvedimento rechi una motivazione, sia pur sintetica; in secondo luogo, dal tenore della stessa si ricava che la richiesta dell'ufficio finanziario debba essere oggetto di vaglio da parte del giudice. Si precisa che, in relazione ad analogo provvedimento di revoca, con utilizzo del medesimo modulo prestampato, emesso dal Gip del Tribunale di Modena in diverso procedimento a carico del medesimo imputato, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso, reputando preliminarmente ammissibile lo strumento di impugnazione prescelto, in quanto alternativo all'art. 99 d.P.R. 115/ 2002. 2.2.

Violazione di legge con riferimento all'art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002, con riguardo alla rilevanza della composizione del nucleo familiare dell'anno precedente alla dichiarazione, nonché con riguardo all'art. 76, comma 4, anche in ragione della sussistenza del conflitto di interessi tra l'istante e Cau Sara, persona offesa dal reato nel medesimo procedimento.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato, sicché l'ulteriore censura è assorbita. Il provvedimento è stato redatto su modulo prestampato, in cui sono elencate le possibili ipotesi di revoca ex art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002 ed in cui è stata indicata, tramite l'apposizione di una crocetta, ma senza alcuna precisazione relativamente alle condizioni reddituali dell'istante, alla composizione del suo nucleo familiare ed all'annualità presa in considerazione, che trattavasi di sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito richieste per godere del patrocinio a spese dello Stato.

La motivazione è, pertanto, del tutto generica e indeterminata sì da non consentire di comprendere le specifiche ragioni della revoca e da risultare, pertanto, apparente, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. La mancanza di motivazione sussiste, infatti, non solo in caso di sua assenza grafica, ma anche di una sua totale genericità che la renda del tutto apparente (tra le tante in questo senso, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 -01, Mulè Salvatore).3. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Modena.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Modena. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il C