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Sentenza — n. 28793/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil party's appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest from a settlement agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28793/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible because a settlement agreement extinguished the legal interest in the proceedings. The appellant argued for a retrial based on misapplication of criminal law and insufficient reasoning, but the defense confirmed the loss of interest via a written note. Consequently, the court ruled that no costs or fines apply when inadmissibility stems from a cause unrelated to the appellant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: When a civil party loses interest in the proceedings due to a settlement not attributable to them, the appeal is inadmissible and no costs are imposed.

Parole chiave

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loss of interest settlement agreement inadmissible appeal civil party no costs awarded procedural dismissal transazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 437 cod. pen
Con la sentenza confermata in appplin, il Tribuna IP aveva ritenuto insussistente il fatto ascritto all'imputata, diversamente qualificato come violazione dell'art. 437 cod. pen.
art. 451 cod. pen
(la Di Martino era stata tratta a giudizio per il reato di cui all'art. 451 cod. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29593 del 76/05/2021
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004
281785 -01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
228168-01 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: parte civile DI BARI ANTONIO (RINUNCIANTE) nato a POLIGNANO A MARE il 23/11/1953 nel procedimento a carico di: DI MARTINO MONICA nato a CARMAGNOLA il 04/07/1975 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1, TI difensore di Antonio Di Rari, parte civile costituita nel procedimento a carico di Monica Di Martino, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 aprile 2022„ che ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Avellino il 28 ottobre 2020. Con la sentenza confermata in appplin, il Tribuna IP aveva ritenuto insussistente il fatto ascritto all'imputata, diversamente qualificato come violazione dell'art. 437 cod. pen. (la Di Martino era stata tratta a giudizio per il reato di cui all'art. 451 cod. pen.).

2. Il giudizio di appello è stato instaurato a seguito dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e da Antonio Di Bari. La sentenza della Corte di appello è stata impugnata, invece, dalla sola parte civile, la quale ha dedotto errata applicazione dell'art. 437 cod. pen. e carenza della motivazione.

3. In data 20 marzo 2023 è pervenuta una nota, sottoscritta dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, che ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse conseguente ad un «arrnrrin transattivo intervenuto tra le parti». Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In tal senso ha concluso anche il Procuratore generale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità non può seguire la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento. Costituisce infatti principio consolidato, quello secondo cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della 6ssa per le ammende, non potendosi configurare in questo caso una ipotesi di soccombenza (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 76/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 -01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso_ Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estenso